(Convenzione-art. 20)
                              Art. 20. 
 
  1. In  casi  eccezionali,  il  diritto  alle  informazioni  di  cui
all'articolo 18 puo' essere limitato, se  strettamente  necessario  e
sulla base della legge, esclusivamente se una  persona  e'  sotto  la
protezione della legge e la privazione della liberta' e' sottoposta a
controllo  giudiziario,  qualora  la   diffusione   dell'informazione
nuoccia al diritto alla vita privata  (privacy)  o  alla  incolumita'
della persona,  ostacoli  un'indagine  penale  o  per  altre  ragioni
equivalenti secondo quanto previsto dalla legge e in conformita'  con
il diritto internazionale applicabile e con gli scopi della  presente
Convenzione. In nessun caso  e'  posta  una  limitazione  al  diritto
all'informazione di cui all'articolo 18 che costituisca una  condotta
definita all'articolo 2 o che violi l'articolo 17.1. 
  2. Senza pregiudizio per la  legittimita'  della  privazione  della
liberta' di una persona, gli Stati Parte garantiscono alle persone di
cui all'articolo 18.1 il diritto ad un rapido  ed  effettivo  rimedio
giudiziario come strumento per ottenere senza ritardo le informazioni
di cui all'articolo 18.1. Tale diritto ad un'azione  giudiziaria  non
puo' essere sospeso o sottoposto a restrizioni in alcuna circostanza.