Art. 20. 1. In casi eccezionali, il diritto alle informazioni di cui all'articolo 18 puo' essere limitato, se strettamente necessario e sulla base della legge, esclusivamente se una persona e' sotto la protezione della legge e la privazione della liberta' e' sottoposta a controllo giudiziario, qualora la diffusione dell'informazione nuoccia al diritto alla vita privata (privacy) o alla incolumita' della persona, ostacoli un'indagine penale o per altre ragioni equivalenti secondo quanto previsto dalla legge e in conformita' con il diritto internazionale applicabile e con gli scopi della presente Convenzione. In nessun caso e' posta una limitazione al diritto all'informazione di cui all'articolo 18 che costituisca una condotta definita all'articolo 2 o che violi l'articolo 17.1. 2. Senza pregiudizio per la legittimita' della privazione della liberta' di una persona, gli Stati Parte garantiscono alle persone di cui all'articolo 18.1 il diritto ad un rapido ed effettivo rimedio giudiziario come strumento per ottenere senza ritardo le informazioni di cui all'articolo 18.1. Tale diritto ad un'azione giudiziaria non puo' essere sospeso o sottoposto a restrizioni in alcuna circostanza.