Art. 21. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per assicurare che le persone private della liberta' siano liberate con modalita' tali da permettere una verifica affidabile del loro effettivo rilascio. Ogni Stato Parte prendera' inoltre i provvedimenti necessari per assicurare l'incolumita' fisica di tali persone e la loro capacita' di esercitare pienamente i loro diritti al momento del rilascio, salvi gli obblighi che possono essere loro imposti in forza della legislazione nazionale.