(Convenzione-art. 21)
                              Art. 21. 
 
  Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per assicurare che  le
persone private della liberta' siano liberate con modalita'  tali  da
permettere una verifica affidabile del loro effettivo rilascio.  Ogni
Stato  Parte  prendera'  inoltre  i   provvedimenti   necessari   per
assicurare l'incolumita' fisica di tali persone e la  loro  capacita'
di esercitare pienamente i loro  diritti  al  momento  del  rilascio,
salvi gli obblighi che possono essere loro  imposti  in  forza  della
legislazione nazionale.