(Convenzione-art. 22)
                              Art. 22. 
 
  Fatte salve le disposizioni dell'art. 6, ogni Stato Parte adotta le
misure necessarie per prevenire e sanzionare le seguenti condotte: 
    a) il fatto di ritardare o  ostacolare  le  azioni  di  cui  agli
articoli 17.2 f) e all'articolo 20.2; 
    b)  l'omessa  registrazione  della  privazione  di  liberta'   di
qualunque persona, ovvero la registrazione  di  informazioni  che  il
funzionario  responsabile  della  registrazione  ufficiale  sapeva  o
avrebbe dovuto sapere essere imprecise; 
    c) il rifiuto di fornire informazioni circa la  privazione  della
liberta'  di  una  persona,  o  il  fatto  di  fornire   informazioni
imprecise, quando i requisiti di legge per ammettere la  trasmissione
di tali informazioni sono presenti.