Art. 22.
Fatte salve le disposizioni dell'art. 6, ogni Stato Parte adotta le
misure necessarie per prevenire e sanzionare le seguenti condotte:
a) il fatto di ritardare o ostacolare le azioni di cui agli
articoli 17.2 f) e all'articolo 20.2;
b) l'omessa registrazione della privazione di liberta' di
qualunque persona, ovvero la registrazione di informazioni che il
funzionario responsabile della registrazione ufficiale sapeva o
avrebbe dovuto sapere essere imprecise;
c) il rifiuto di fornire informazioni circa la privazione della
liberta' di una persona, o il fatto di fornire informazioni
imprecise, quando i requisiti di legge per ammettere la trasmissione
di tali informazioni sono presenti.