(Convenzione-art. 23)
                              Art. 23. 
 
  1. Ogni Stato Parte  assicura  che  l'addestramento  del  personale
incaricato del rispetto della  legge,  sia  civile  o  militare,  del
personale medico, dei pubblici ufficiali e di ogni altra persona  che
sia coinvolta nella custodia o nel trattamento di  qualunque  persona
privata  della  liberta',  comprenda  la  necessaria   istruzione   e
informazione   relativa   alle   norme   rilevanti   della   presente
Convenzione, al fine di: 
    a) impedire il coinvolgimento di tali funzionari nelle sparizioni
forzate; 
    b) sottolineare l'importanza della prevenzione e  delle  indagini
in relazione alle sparizioni forzate; 
    c)  assicurare  che  sia  riconosciuta  l'urgente  necessita'  di
risolvere i casi di sparizione forzata. 
  2. Ogni Stato Parte assicura che gli ordini  o  le  istruzioni  che
prescrivono, autorizzano o incoraggiano la sparizione  forzata  siano
vietati. Ogni Stato Parte garantisce che la persona  che  rifiuta  di
obbedire a tali ordini non sara' punita. 
  3. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per assicurare  che
le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo le quali hanno
ragione di credere che un caso  di  sparizione  forzata  abbia  avuto
luogo o sia stato progettato ne riferiscano ai loro superiori  e,  se
necessario, alle  autorita'  o  agli  organi  dotati  dei  poteri  di
vigilanza o di intervento.