Art. 23.
1. Ogni Stato Parte assicura che l'addestramento del personale
incaricato del rispetto della legge, sia civile o militare, del
personale medico, dei pubblici ufficiali e di ogni altra persona che
sia coinvolta nella custodia o nel trattamento di qualunque persona
privata della liberta', comprenda la necessaria istruzione e
informazione relativa alle norme rilevanti della presente
Convenzione, al fine di:
a) impedire il coinvolgimento di tali funzionari nelle sparizioni
forzate;
b) sottolineare l'importanza della prevenzione e delle indagini
in relazione alle sparizioni forzate;
c) assicurare che sia riconosciuta l'urgente necessita' di
risolvere i casi di sparizione forzata.
2. Ogni Stato Parte assicura che gli ordini o le istruzioni che
prescrivono, autorizzano o incoraggiano la sparizione forzata siano
vietati. Ogni Stato Parte garantisce che la persona che rifiuta di
obbedire a tali ordini non sara' punita.
3. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per assicurare che
le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo le quali hanno
ragione di credere che un caso di sparizione forzata abbia avuto
luogo o sia stato progettato ne riferiscano ai loro superiori e, se
necessario, alle autorita' o agli organi dotati dei poteri di
vigilanza o di intervento.