Art. 24.
1. Ai fini della presente Convenzione, per "vittima" si intende la
persona scomparsa e qualunque individuo che abbia sofferto un
pregiudizio quale diretta conseguenza di una sparizione forzata.
2. Ogni vittima ha il diritto di sapere la verita' circa le
circostanze della sparizione forzata, gli sviluppi e i risultati
delle indagini e che ne e' stato della persona scomparsa. Ogni Stato
Parte adotta misure appropriate a questo scopo.
3. Ogni Stato Parte adottera' tutte le misure del caso per
rintracciare, localizzare e liberare le persone scomparse e, in caso
di morte, per localizzare, onorare e restituire le loro salme.
4. Ogni Stato Parte assicura nell'ambito del proprio ordinamento
giuridico che le vittime di sparizione forzata abbiano il diritto di
ottenere riparazione ed un indennizzo rapido, equo e adeguato.
5. Il diritto di ottenere una riparazione di cui al paragrafo 4 del
presente articolo comprende i danni materiali e morali nonche',
laddove opportuno, altre forme di riparazione quali:
a) restituzione in integro;
b) riabilitazione
c) soddisfazione, compresa la restituzione della dignita' e della
reputazione;
d) garanzie di non ripetizione.
6. Fermo restando l'obbligo di continuare le indagini fino a che
non sia chiarito che ne e' stato della persona scomparsa, ogni Stato
Parte prende le iniziative opportune per quanto riguarda lo status
giuridico delle persone scomparse di cui ancora si ignori il destino
e quello dei loro parenti, in ambiti quali le prestazioni
previdenziali, la condizione finanziaria, il diritto di famiglia, lo
stato patrimoniale.
7. Ogni Stato Parte garantisce il diritto di formare e di
partecipare liberamente ad organizzazioni e associazioni che si
occupano di ricostruire le circostanze in cui sono avvenute le
sparizioni forzate e di conoscere il destino delle persone scomparse,
nonche' di assistere le vittime delle sparizioni forzate.