Art. 24. 1. Ai fini della presente Convenzione, per "vittima" si intende la persona scomparsa e qualunque individuo che abbia sofferto un pregiudizio quale diretta conseguenza di una sparizione forzata. 2. Ogni vittima ha il diritto di sapere la verita' circa le circostanze della sparizione forzata, gli sviluppi e i risultati delle indagini e che ne e' stato della persona scomparsa. Ogni Stato Parte adotta misure appropriate a questo scopo. 3. Ogni Stato Parte adottera' tutte le misure del caso per rintracciare, localizzare e liberare le persone scomparse e, in caso di morte, per localizzare, onorare e restituire le loro salme. 4. Ogni Stato Parte assicura nell'ambito del proprio ordinamento giuridico che le vittime di sparizione forzata abbiano il diritto di ottenere riparazione ed un indennizzo rapido, equo e adeguato. 5. Il diritto di ottenere una riparazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo comprende i danni materiali e morali nonche', laddove opportuno, altre forme di riparazione quali: a) restituzione in integro; b) riabilitazione c) soddisfazione, compresa la restituzione della dignita' e della reputazione; d) garanzie di non ripetizione. 6. Fermo restando l'obbligo di continuare le indagini fino a che non sia chiarito che ne e' stato della persona scomparsa, ogni Stato Parte prende le iniziative opportune per quanto riguarda lo status giuridico delle persone scomparse di cui ancora si ignori il destino e quello dei loro parenti, in ambiti quali le prestazioni previdenziali, la condizione finanziaria, il diritto di famiglia, lo stato patrimoniale. 7. Ogni Stato Parte garantisce il diritto di formare e di partecipare liberamente ad organizzazioni e associazioni che si occupano di ricostruire le circostanze in cui sono avvenute le sparizioni forzate e di conoscere il destino delle persone scomparse, nonche' di assistere le vittime delle sparizioni forzate.