(Convenzione-art. 25)
                              Art. 25. 
 
  Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per impedire e  punire
con misure penali: 
    a) l'allontanamento illegale di bambini sottoposti  a  sparizione
forzata il cui padre o la cui madre o il cui  tutore  e'  soggetto  a
sparizione forzata, o i figli nati nel corso  della  prigionia  della
madre sottoposta a sparizione forzata; 
    b)  la  falsificazione,  l'occultamento  o  la   distruzione   di
documenti attestanti la  vera  identita'  dei  bambini  di  cui  alla
precedente lettera a). 
  2. Ogni Stato Parte prende le misure necessarie per rintracciare  e
identificare i figli di cui al paragrafo 1 del  presente  articolo  e
restituirli  alle  loro  famiglie  d'origine,  nel   rispetto   delle
procedure di legge e degli accordi internazionali applicabili. 
  3.  Gli  Stati  Parte  si  presteranno  reciproca  assistenza   nel
ricercare, identificare e localizzare i bambini di cui al paragrafo 1
a) del presente articolo. 
  4. In  considerazione  della  necessita'  di  tutelare  il  miglior
interesse dei bambini di cui al paragrafo 1 a) del presente  articolo
e il loro diritto a mantenere o a ristabilire la  propria  identita',
compresa la  nazionalita',  il  nome  e  i  rapporti  familiari  come
riconosciuti dalla legge, gli Stati Parte che riconoscono sistemi  di
adozione o  altre  forme  di  collocamento  di  bambini  istituiscono
procedimenti legali per rivedere le misure  adottate  in  materia  di
adozione o  collocamento  di  altro  tipo  e,  laddove  cio'  risulti
opportuno, per annullare l'adozione o il collocamento dei bambini che
hanno all'origine una sparizione forzata. 
  5. In tutti i casi, e  in  particolare  in  tutte  le  materie  che
rilevano ai fini del presente  articolo,  il  miglior  interesse  del
bambino deve essere una considerazione prioritaria e un minore dotato
di sufficiente maturita' per formarsi  una  propria  opinione  ha  il
diritto di esprimere liberamente il proprio parere e a tale parere e'
dato il giusto peso, in considerazione dell'eta'  e  della  maturita'
del minore.