Art. 25.
Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per impedire e punire
con misure penali:
a) l'allontanamento illegale di bambini sottoposti a sparizione
forzata il cui padre o la cui madre o il cui tutore e' soggetto a
sparizione forzata, o i figli nati nel corso della prigionia della
madre sottoposta a sparizione forzata;
b) la falsificazione, l'occultamento o la distruzione di
documenti attestanti la vera identita' dei bambini di cui alla
precedente lettera a).
2. Ogni Stato Parte prende le misure necessarie per rintracciare e
identificare i figli di cui al paragrafo 1 del presente articolo e
restituirli alle loro famiglie d'origine, nel rispetto delle
procedure di legge e degli accordi internazionali applicabili.
3. Gli Stati Parte si presteranno reciproca assistenza nel
ricercare, identificare e localizzare i bambini di cui al paragrafo 1
a) del presente articolo.
4. In considerazione della necessita' di tutelare il miglior
interesse dei bambini di cui al paragrafo 1 a) del presente articolo
e il loro diritto a mantenere o a ristabilire la propria identita',
compresa la nazionalita', il nome e i rapporti familiari come
riconosciuti dalla legge, gli Stati Parte che riconoscono sistemi di
adozione o altre forme di collocamento di bambini istituiscono
procedimenti legali per rivedere le misure adottate in materia di
adozione o collocamento di altro tipo e, laddove cio' risulti
opportuno, per annullare l'adozione o il collocamento dei bambini che
hanno all'origine una sparizione forzata.
5. In tutti i casi, e in particolare in tutte le materie che
rilevano ai fini del presente articolo, il miglior interesse del
bambino deve essere una considerazione prioritaria e un minore dotato
di sufficiente maturita' per formarsi una propria opinione ha il
diritto di esprimere liberamente il proprio parere e a tale parere e'
dato il giusto peso, in considerazione dell'eta' e della maturita'
del minore.