(Convenzione-art. 3)
                               Art. 3. 
 
  Ciascuno  Stato  Parte  adotta  misure  adeguate  per  indagare  le
condotte definite dall'articolo 2 poste in essere da persone o gruppi
di  persone  che  agiscano  senza  l'autorizzazione,  il  sostegno  o
l'acquiescenza dello Stato e per giudicare  i  responsabili  di  tali
condotte.