(Convenzione-art. 5)
                               Art. 5. 
 
  La  pratica  diffusa  o  sistematica   della   sparizione   forzata
costituisce un crimine contro l'umanita', come definito  nel  diritto
internazionale  applicabile   e   comportera'   il   prodursi   delle
conseguenze previste dal diritto internazionale applicabile.