Art. 6.
1. Ciascuno Stato Parte adottera' le misure necessarie per
affermare la responsabilita' penale almeno nei confronti dei seguenti
soggetti:
a) chiunque commette, ordina, istiga o induce la commissione, il
tentativo di commissione, o e' complice o partecipa alla commissione
di sparizione forzata;
b) il superiore che
i) e' a conoscenza, o tralascia consapevolmente di considerare,
informazioni indicanti in modo univoco che dei subordinati che si
trovano effettivamente sotto la sua autorita' e controllo stanno
commettendo o si apprestano a commettere il reato di sparizione
forzata;
ii) e' effettivamente responsabile e ha sotto il proprio
effettivo controllo le attivita' legate alla commissione del crimine
di sparizione forzata, e
iii) omette di adottare tutte le misure necessarie e
ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere la commissione di
una sparizione forzata o di riportare la questione alle autorita'
competenti per l'avvio di un'indagine o dell'azione penale;
c) La lettera b) non pregiudica l'esistenza di criteri piu'
severi di responsabilita' applicabili in base a norme di diritto
internazionale nei confronti di comandanti militari o di persone che
agiscono di fatto come comandanti militari.
2. Nessun ordine o istruzione emessa da qualunque autorita' civile,
militare o di altro tipo puo' essere invocato come giustificazione
per il reato di sparizione forzata.