(Convenzione-art. 6)
                               Art. 6. 
 
  1.  Ciascuno  Stato  Parte  adottera'  le  misure  necessarie   per
affermare la responsabilita' penale almeno nei confronti dei seguenti
soggetti: 
    a) chiunque commette, ordina, istiga o induce la commissione,  il
tentativo di commissione, o e' complice o partecipa alla  commissione
di sparizione forzata; 
    b) il superiore che 
      i) e' a conoscenza, o tralascia consapevolmente di considerare,
informazioni indicanti in modo univoco che  dei  subordinati  che  si
trovano effettivamente sotto la  sua  autorita'  e  controllo  stanno
commettendo o si apprestano  a  commettere  il  reato  di  sparizione
forzata; 
      ii) e'  effettivamente  responsabile  e  ha  sotto  il  proprio
effettivo controllo le attivita' legate alla commissione del  crimine
di sparizione forzata, e 
      iii)  omette  di  adottare  tutte  le   misure   necessarie   e
ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere la commissione  di
una sparizione forzata o di riportare  la  questione  alle  autorita'
competenti per l'avvio di un'indagine o dell'azione penale; 
    c) La lettera b)  non  pregiudica  l'esistenza  di  criteri  piu'
severi di responsabilita' applicabili in  base  a  norme  di  diritto
internazionale nei confronti di comandanti militari o di persone  che
agiscono di fatto come comandanti militari. 
  2. Nessun ordine o istruzione emessa da qualunque autorita' civile,
militare o di altro tipo puo' essere  invocato  come  giustificazione
per il reato di sparizione forzata.