Art. 6. 1. Ciascuno Stato Parte adottera' le misure necessarie per affermare la responsabilita' penale almeno nei confronti dei seguenti soggetti: a) chiunque commette, ordina, istiga o induce la commissione, il tentativo di commissione, o e' complice o partecipa alla commissione di sparizione forzata; b) il superiore che i) e' a conoscenza, o tralascia consapevolmente di considerare, informazioni indicanti in modo univoco che dei subordinati che si trovano effettivamente sotto la sua autorita' e controllo stanno commettendo o si apprestano a commettere il reato di sparizione forzata; ii) e' effettivamente responsabile e ha sotto il proprio effettivo controllo le attivita' legate alla commissione del crimine di sparizione forzata, e iii) omette di adottare tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere la commissione di una sparizione forzata o di riportare la questione alle autorita' competenti per l'avvio di un'indagine o dell'azione penale; c) La lettera b) non pregiudica l'esistenza di criteri piu' severi di responsabilita' applicabili in base a norme di diritto internazionale nei confronti di comandanti militari o di persone che agiscono di fatto come comandanti militari. 2. Nessun ordine o istruzione emessa da qualunque autorita' civile, militare o di altro tipo puo' essere invocato come giustificazione per il reato di sparizione forzata.