Art. 7. 1. Ciascuno Stato Parte sanzionera' il reato di sparizione forzata con una pena adeguata che ne rispecchi l'estrema gravita'. 2. Lo Stato Parte puo' prevedere: a) circostanze attenuanti, in particolare a vantaggio di persone che, implicate nella commissione di una sparizione forzata, contribuiscano effettivamente alla ricomparsa in vita della persona sparita o rendano possibile la scoperta di casi di sparizione forzata o l'identificazione degli autori di una sparizione forzata; b) circostanze aggravanti, senza pregiudizio per altri procedimenti giudiziari, in particolare in caso di morte della persona sparita o di commissione del reato in danno di donne incinte, minori, persone con disabilita' o altre persone particolarmente vulnerabili.