Art. 7.
1. Ciascuno Stato Parte sanzionera' il reato di sparizione forzata
con una pena adeguata che ne rispecchi l'estrema gravita'.
2. Lo Stato Parte puo' prevedere:
a) circostanze attenuanti, in particolare a vantaggio di persone
che, implicate nella commissione di una sparizione forzata,
contribuiscano effettivamente alla ricomparsa in vita della persona
sparita o rendano possibile la scoperta di casi di sparizione forzata
o l'identificazione degli autori di una sparizione forzata;
b) circostanze aggravanti, senza pregiudizio per altri
procedimenti giudiziari, in particolare in caso di morte della
persona sparita o di commissione del reato in danno di donne incinte,
minori, persone con disabilita' o altre persone particolarmente
vulnerabili.