(Convenzione-art. 7)
                               Art. 7. 
 
  1. Ciascuno Stato Parte sanzionera' il reato di sparizione  forzata
con una pena adeguata che ne rispecchi l'estrema gravita'. 
  2. Lo Stato Parte puo' prevedere: 
    a) circostanze attenuanti, in particolare a vantaggio di  persone
che,  implicate  nella  commissione  di   una   sparizione   forzata,
contribuiscano effettivamente alla ricomparsa in vita  della  persona
sparita o rendano possibile la scoperta di casi di sparizione forzata
o l'identificazione degli autori di una sparizione forzata; 
    b)  circostanze   aggravanti,   senza   pregiudizio   per   altri
procedimenti giudiziari,  in  particolare  in  caso  di  morte  della
persona sparita o di commissione del reato in danno di donne incinte,
minori, persone  con  disabilita'  o  altre  persone  particolarmente
vulnerabili.