(Convenzione-art. 8)
                               Art. 8. 
 
  Senza pregiudizio per l'art. 5, 
  1. Uno Stato Parte che applichi la prescrizione in  relazione  alla
sparizione forzata adottera' ogni misura per assicurare che i termini
della prescrizione: 
    a) siano sufficientemente ampi da  risultare  proporzionati  alla
gravita' di questo reato; 
    b) inizino a decorrere dal momento in cui il reato di  sparizione
forzata ha termine, tenendo in considerazione la sua natura di  reato
continuato; 
  2. Ciascuno Stato Parte garantisce il diritto ad un  rimedio  delle
vittime  della  sparizione   forzata   durante   il   decorso   della
prescrizione.