Art. 8.
Senza pregiudizio per l'art. 5,
1. Uno Stato Parte che applichi la prescrizione in relazione alla
sparizione forzata adottera' ogni misura per assicurare che i termini
della prescrizione:
a) siano sufficientemente ampi da risultare proporzionati alla
gravita' di questo reato;
b) inizino a decorrere dal momento in cui il reato di sparizione
forzata ha termine, tenendo in considerazione la sua natura di reato
continuato;
2. Ciascuno Stato Parte garantisce il diritto ad un rimedio delle
vittime della sparizione forzata durante il decorso della
prescrizione.