Art. 8. Senza pregiudizio per l'art. 5, 1. Uno Stato Parte che applichi la prescrizione in relazione alla sparizione forzata adottera' ogni misura per assicurare che i termini della prescrizione: a) siano sufficientemente ampi da risultare proporzionati alla gravita' di questo reato; b) inizino a decorrere dal momento in cui il reato di sparizione forzata ha termine, tenendo in considerazione la sua natura di reato continuato; 2. Ciascuno Stato Parte garantisce il diritto ad un rimedio delle vittime della sparizione forzata durante il decorso della prescrizione.