(Convenzione-art. 9)
                               Art. 9. 
 
  1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie  per  stabilire  la
propria competenza  ad  esercitare  la  giurisdizione  sul  reato  di
sparizione forzata nei seguenti casi: 
    a) quando il reato e' commesso in un qualunque  territorio  sotto
la sua giurisdizione o a bordo di una  nave  o  un  aereo  registrato
presso lo Stato; 
    b) quando il presunto autore del reato e' un suo cittadino; 
    c) quando la persona scomparsa e' un cittadino dello Stato, se lo
Stato stesso lo ritiene opportuno. 
  2.  Ogni  Stato  Parte  adotta  inoltre  le  misure  che  risultano
necessarie per affermare  la  propria  competenza  ad  esercitare  la
giurisdizione sui reati di  sparizione  forzata  quando  il  presunto
autore  del  fatto  e'  presente  su  un  territorio  sotto  la   sua
giurisdizione, salvo il caso che lo Stato estradi  la  persona  o  la
consegni ad un  altro  Stato  in  conformita'  con  i  suoi  obblighi
internazionali o la consegni ad una corte  penale  internazionale  di
cui abbia riconosciuto la giurisdizione. 
  3. La presente Convenzione non esclude che la legge nazionale possa
stabilire altre basi per la giurisdizione penale dello Stato.