Art. 9.
1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la
propria competenza ad esercitare la giurisdizione sul reato di
sparizione forzata nei seguenti casi:
a) quando il reato e' commesso in un qualunque territorio sotto
la sua giurisdizione o a bordo di una nave o un aereo registrato
presso lo Stato;
b) quando il presunto autore del reato e' un suo cittadino;
c) quando la persona scomparsa e' un cittadino dello Stato, se lo
Stato stesso lo ritiene opportuno.
2. Ogni Stato Parte adotta inoltre le misure che risultano
necessarie per affermare la propria competenza ad esercitare la
giurisdizione sui reati di sparizione forzata quando il presunto
autore del fatto e' presente su un territorio sotto la sua
giurisdizione, salvo il caso che lo Stato estradi la persona o la
consegni ad un altro Stato in conformita' con i suoi obblighi
internazionali o la consegni ad una corte penale internazionale di
cui abbia riconosciuto la giurisdizione.
3. La presente Convenzione non esclude che la legge nazionale possa
stabilire altre basi per la giurisdizione penale dello Stato.