Art. 9. 1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza ad esercitare la giurisdizione sul reato di sparizione forzata nei seguenti casi: a) quando il reato e' commesso in un qualunque territorio sotto la sua giurisdizione o a bordo di una nave o un aereo registrato presso lo Stato; b) quando il presunto autore del reato e' un suo cittadino; c) quando la persona scomparsa e' un cittadino dello Stato, se lo Stato stesso lo ritiene opportuno. 2. Ogni Stato Parte adotta inoltre le misure che risultano necessarie per affermare la propria competenza ad esercitare la giurisdizione sui reati di sparizione forzata quando il presunto autore del fatto e' presente su un territorio sotto la sua giurisdizione, salvo il caso che lo Stato estradi la persona o la consegni ad un altro Stato in conformita' con i suoi obblighi internazionali o la consegni ad una corte penale internazionale di cui abbia riconosciuto la giurisdizione. 3. La presente Convenzione non esclude che la legge nazionale possa stabilire altre basi per la giurisdizione penale dello Stato.