Art. 2. Funzioni Per raggiungere il suo scopo, la Banca svolge le seguenti funzioni: i) promuovere gli investimenti nella regione di capitale pubblico e privato per scopi di sviluppo, in particolare per lo sviluppo delle infrastrutture e di altri settori produttivi; ii) impiegare le risorse a sua disposizione per finanziare tale sviluppo nella regione, compresi i progetti e i programmi che contribuiscono piu' efficacemente alla crescita economica armoniosa dell'intera regione, prestando particolare attenzione ai bisogni dei membri meno sviluppati della regione; iii) incoraggiare gli investimenti privati in progetti, imprese e attivita' che contribuiscono allo sviluppo economico della regione, in particolare nelle infrastrutture e in altri settori produttivi, e supplire agli investimenti privati quando il capitale privato non e' disponibile a termini e condizioni ragionevoli; e iv) avviare tutte le altre attivita' e fornire tutti gli altri servizi atti a sostenere queste funzioni.