(Accordo-art. 3)
                               Art. 3. 
                               Membri 
 
  (1) La partecipazione alla Banca e' aperta ai  membri  della  Banca
internazionale per la ricostruzione  e  lo  sviluppo  e  della  Banca
asiatica di sviluppo. 
    a) I membri regionali  sono  quelli  menzionati  nell'allegato  A
parte A e gli altri membri appartenenti alla regione asiatica secondo
l'articolo 1 paragrafo 2. Tutti gli  altri  membri  sono  membri  non
regionali. 
    b) I membri fondatori sono quelli menzionati nell'allegato A  che
alla data  menzionata  all'articolo  57  hanno  firmato  il  presente
Accordo e prima della data di cui all'articolo 58 paragrafo  1  hanno
soddisfatto tutte le altre condizioni per l'adesione. 
  (2) I membri della Banca internazionale per la ricostruzione  e  lo
sviluppo o della  Banca  asiatica  di  sviluppo  che  non  aderiscono
secondo l'articolo 58 possono essere ammessi come membri della Banca,
secondo le modalita' e alle condizioni fissate dalla Banca,  mediante
una votazione a Maggioranza Speciale del  Consiglio  dei  Governatori
secondo l'articolo 28. 
  (3) Se un candidato non e' un ente  sovrano  o  responsabile  della
condotta delle sue relazioni internazionali, la domanda  di  adesione
alla Banca deve essere presentata o approvata dal membro della  Banca
responsabile delle sue relazioni internazionali.