Art. 3. Membri (1) La partecipazione alla Banca e' aperta ai membri della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e della Banca asiatica di sviluppo. a) I membri regionali sono quelli menzionati nell'allegato A parte A e gli altri membri appartenenti alla regione asiatica secondo l'articolo 1 paragrafo 2. Tutti gli altri membri sono membri non regionali. b) I membri fondatori sono quelli menzionati nell'allegato A che alla data menzionata all'articolo 57 hanno firmato il presente Accordo e prima della data di cui all'articolo 58 paragrafo 1 hanno soddisfatto tutte le altre condizioni per l'adesione. (2) I membri della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo o della Banca asiatica di sviluppo che non aderiscono secondo l'articolo 58 possono essere ammessi come membri della Banca, secondo le modalita' e alle condizioni fissate dalla Banca, mediante una votazione a Maggioranza Speciale del Consiglio dei Governatori secondo l'articolo 28. (3) Se un candidato non e' un ente sovrano o responsabile della condotta delle sue relazioni internazionali, la domanda di adesione alla Banca deve essere presentata o approvata dal membro della Banca responsabile delle sue relazioni internazionali.