Articolo 4 - Diritti e responsabilita' concernenti il patrimonio culturale Le Parti riconoscono che: a. chiunque, individualmente o collettivamente, ha diritto a trarre beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento; b. chiunque, individualmente o collettivamente, ha la responsabilita' di rispettare sia il proprio che l'altrui patrimonio culturale e, di conseguenza, il patrimonio comune dell'Europa; c. l'esercizio del diritto al patrimonio culturale puo' essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che in una societa' democratica sono necessarie alla protezione dell'interesse pubblico, degli altrui diritti e liberta'.