Articolo 5 - Leggi e politiche sul patrimonio culturale Le Parti si impegnano: a. a riconoscere l'interesse pubblico associato ad elementi del patrimonio culturale in funzione della loro importanza per la societa'; b. a valorizzare il patrimonio culturale attraverso la sua identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione; c. ad assicurare che, nel contesto specifico di ciascuna Parte, esistano disposizioni legislative per l'esercizio del diritto al patrimonio culturale, come definito nell'articolo 4; d. a favorire un clima economico e sociale che favorisca la partecipazione alle attivita' del patrimonio culturale; e. a promuovere la protezione del patrimonio culturale quale elemento prioritario degli obiettivi, che si rafforzano reciprocamente, di sviluppo sostenibile, di diversita' culturale e di creativita' contemporanea; f. a riconoscere il valore del patrimonio culturale sito nei territori sotto la propria giurisdizione, indipendentemente dalla sua origine; g. a formulare strategie integrate per facilitare l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.