(Convenzione Quadro-art. 5)
  Articolo 5 - Leggi e politiche sul patrimonio culturale 
 
  Le Parti si impegnano: 
    a. a riconoscere l'interesse pubblico associato ad  elementi  del
patrimonio  culturale  in  funzione  della  loro  importanza  per  la
societa'; 
    b. a  valorizzare  il  patrimonio  culturale  attraverso  la  sua
identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e
presentazione; 
    c. ad assicurare che, nel contesto specifico di  ciascuna  Parte,
esistano disposizioni legislative  per  l'esercizio  del  diritto  al
patrimonio culturale, come definito nell'articolo 4; 
    d. a favorire un clima  economico  e  sociale  che  favorisca  la
partecipazione alle attivita' del patrimonio culturale; 
    e. a promuovere la  protezione  del  patrimonio  culturale  quale
elemento   prioritario   degli   obiettivi,   che    si    rafforzano
reciprocamente, di sviluppo sostenibile, di diversita' culturale e di
creativita' contemporanea; 
    f. a riconoscere il valore  del  patrimonio  culturale  sito  nei
territori sotto la propria giurisdizione, indipendentemente dalla sua
origine; 
    g. a formulare strategie integrate  per  facilitare  l'attuazione
delle disposizioni della presente Convenzione.