Articolo 6 - Effetti della Convenzione Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' in alcun modo essere interpretata in modo da: a. limitare o ledere i diritti dell'uomo e le liberta' fondamentali che possano essere salvaguardate dagli strumenti internazionali, in particolare, dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo e dalla Convenzione per la protezione dei Diritti dell'uomo e delle Liberta' fondamentali; b. incidere su disposizioni piu' favorevoli riguardo al patrimonio culturale e all'ambiente, contenute in altri strumenti giuridici nazionali o internazionali; c. creare diritti azionabili.