(Convenzione Quadro-art. 6)
  Articolo 6 - Effetti della Convenzione 
 
  Nessuna disposizione della presente  Convenzione  potra'  in  alcun
modo essere interpretata in modo da: 
    a.  limitare  o  ledere  i  diritti  dell'uomo  e   le   liberta'
fondamentali  che  possano  essere  salvaguardate   dagli   strumenti
internazionali, in particolare, dalla  Dichiarazione  universale  dei
Diritti dell'Uomo e dalla Convenzione per la protezione  dei  Diritti
dell'uomo e delle Liberta' fondamentali; 
    b.  incidere  su  disposizioni  piu'   favorevoli   riguardo   al
patrimonio culturale e all'ambiente,  contenute  in  altri  strumenti
giuridici nazionali o internazionali; 
    c. creare diritti azionabili.