(Convenzione 190-art. 1)
 
                                                      Convenzione 190 
 
            CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA 
              E DELLE MOLESTIE NEL MONDO DEL LAVORO (1) 
 
    La Conferenza  Generale  dell'Organizzazione  Internazionale  del
Lavoro, 
    Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio
Internazionale del Lavoro, riunitasi nella centottesima sessione (del
Centenario) in data 10 giugno 2019; 
    Richiamando la Dichiarazione di  Filadelfia  che  stabilisce  che
tutti gli esseri umani, senza distinzione di razza, credo religioso o
sesso, hanno il diritto di perseguire il proprio benessere  materiale
e  il  proprio  sviluppo  spirituale  in  condizioni  di  liberta'  e
dignita', sicurezza economica e pari opportunita'; 
    Ribadendo   la   rilevanza   delle    convenzioni    fondamentali
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro; 
    Richiamando altri strumenti internazionali pertinenti,  quali  la
Dichiarazione universale dei diritti umani, il  Patto  internazionale
relativo ai diritti civili e politici, il  Patto  internazionale  sui
diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione internazionale
sull'eliminazione di  ogni  forma  di  discriminazione  razziale,  la
Convenzione sull'eliminazione di ogni forma  di  discriminazione  nei
confronti delle donne, la Convenzione internazionale sulla protezione
dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei  membri  delle  loro
famiglie e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilita'; 
    Riconoscendo il diritto di tutti ad un mondo  del  lavoro  libero
dalla violenza e dalle  molestie,  ivi  compresi  la  violenza  e  le
molestie di genere; 
    Riconoscendo che la violenza e le molestie nel mondo  del  lavoro
possono costituire un abuso o una violazione dei diritti umani, e che
la violenza e  le  molestie  rappresentano  una  minaccia  alle  pari
opportunita' e che sono inaccettabili e incompatibili con  il  lavoro
dignitoso; 
    Riconoscendo l'importanza di una cultura del  lavoro  basata  sul
rispetto reciproco e sulla dignita' dell'essere umano ai  fini  della
prevenzione della violenza e delle molestie; 
    Ricordando che i Membri  hanno  l'importante  responsabilita'  di
promuovere un ambiente generale  di  tolleranza  zero  nei  confronti
della violenza e delle molestie al fine di agevolare  la  prevenzione
di tali comportamenti e pratiche e che tutti gli attori del mondo del
lavoro  devono  astenersi  da  molestie  e  violenze,  prevenirle   e
combatterle; 
    Riconoscendo che la violenza e le molestie nel mondo  del  lavoro
hanno ripercussioni sulla  salute  psicologica,  fisica  e  sessuale,
sulla dignita' e sull'ambiente familiare e sociale della persona; 
    Riconoscendo che la violenza  e  le  molestie  influiscono  anche
sulla qualita' dei servizi pubblici e privati e possono impedire  che
le  persone,  in  particolare  le   donne,   entrino,   rimangano   e
progrediscano nel mercato del lavoro; 
    Rilevando come la violenza e le molestie siano incompatibili  con
lo sviluppo di imprese sostenibili  e  abbiano  un  impatto  negativo
sull'organizzazione del lavoro, sui rapporti nei  luoghi  di  lavoro,
sulla partecipazione dei lavoratori, sulla reputazione delle  imprese
e sulla produttivita'; 
    Riconoscendo che le molestie e la violenza di  genere  colpiscono
sproporzionatamente donne e ragazze e riconoscendo che  un  approccio
inclusivo, integrato e in una prospettiva di genere,  che  intervenga
sulle cause all'origine  e  sui  fattori  di  rischio,  ivi  compresi
stereotipi  di  genere,   forme   di   discriminazione   multiple   e
interconnesse e squilibri nei rapporti di potere dovuti al genere, si
rivela essenziale per porre fine alla violenza e  alle  molestie  nel
mondo del lavoro; 
    Rilevando come la violenza domestica  possa  avere  ripercussioni
sull'occupazione, la produttivita' e la salute e sicurezza  e  che  i
governi, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori,  e
le istituzioni del mercato del lavoro possano adoperarsi, nel  quadro
di altre misure, al fine di identificare, reagire e intervenire sulle
conseguenze della violenza domestica; 
    Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla violenza
e alle molestie nel mondo del lavoro, argomento  che  costituisce  il
quinto punto all'ordine del giorno della sessione; 
    Avendo deciso che dette proposte  assumeranno  la  forma  di  una
Convenzione internazionale, 
    adotta  oggi,  ventuno  giugno  duemiladiciannove   la   seguente
Convenzione, che sara' denominata Convenzione sulla violenza e  sulle
molestie, 2019. 
 
                             Articolo 1 
 
    1. Ai fini della presente Convenzione: 
      a) l'espressione «violenza e molestie»  nel  mondo  del  lavoro
indica un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o  la
minaccia  di  porli  in  essere,  sia  in  un'unica  occasione,   sia
ripetutamente, che si prefiggano, causino  o  possano  comportare  un
danno  fisico,  psicologico,  sessuale  o  economico,  e  include  la
violenza e le molestie di genere; 
      b) l'espressione «violenza e  molestie  di  genere»  indica  la
violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione  del  loro
sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un
sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali. 
    2. Fatto salvo quanto stabilito ai commi a) e b) del paragrafo  1
del presente  articolo,  le  definizioni  di  cui  alle  leggi  e  ai
regolamenti nazionali possono prevedere un concetto unico o  concetti
distinti. 
 
__________ 

(1) Traduzione in italiano a cura dell'Ufficio OIL per l'Italia e San
    Marino. Fanno fede le versioni in francese e in inglese.