Articolo 5 Applicazione provvisoria In attesa dell'entrata in vigore di questo Protocollo in accordo con le condizioni stabilite all'Articolo 4, uno Stato parte al Protocollo Addizionale puo' al momento della ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo o in ogni momento successivo, dichiarare che applichera' le disposizioni di questo Protocollo a titolo provvisorio. In questi casi, le disposizioni di questo Protocollo si applicano solo nei confronti degli altri Stati Parte che hanno effettuato la medesima dichiarazione. Questa dichiarazione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del suo recepimento da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.