(Protocollo modificativo-art. 5)
                             Articolo 5 
                      Applicazione provvisoria 
 
  In attesa dell'entrata in vigore di questo  Protocollo  in  accordo
con le condizioni  stabilite  all'Articolo  4,  uno  Stato  parte  al
Protocollo Addizionale puo' al momento della ratifica, accettazione o
approvazione del presente Protocollo o in  ogni  momento  successivo,
dichiarare che applichera' le disposizioni  di  questo  Protocollo  a
titolo  provvisorio.  In  questi  casi,  le  disposizioni  di  questo
Protocollo si applicano solo nei confronti degli  altri  Stati  Parte
che hanno effettuato la medesima dichiarazione. Questa  dichiarazione
entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data
del suo recepimento da parte del Segretario  Generale  del  Consiglio
d'Europa.