(Convenzione-art. 3)
 
                      Articolo 3 - Definizioni 
 
  Ai fini della presente Convenzione: 
    a  il  termine  "opera  cinematografica"  designa  le  opere   di
qualsiasi durata e su qualsiasi supporto,  in  particolare  le  opere
cinematografiche  di  fiction,  di  animazione  ed   i   documentari,
conformemente    alle     disposizioni     relative     all'industria
cinematografica esistente in ciascuna Parte interessata, destinati ad
essere diffusi nelle sale cinematografiche; 
    b il termine "coproduttori" designa  le  societa'  di  produzione
cinematografica o i produttori che risiedono nelle  Parti  contraenti
della  presente  Convenzione  e  sono  legati  da  un  contratto   di
coproduzione; 
    c il termine "opera cinematografica coprodotta ufficialmente" (di
seguito indicata come "il film") designa  le  opere  cinematografiche
che rispondono  alle  condizioni  definite  nell'allegato  II,  parte
integrante della presente Convenzione; 
    d  il  termine  "coproduzione  multilaterale"  designa   un'opera
cinematografica prodotta da almeno tre  coproduttori,  come  definiti
all'articolo 2 paragrafo 2, precedentemente riportato.