(Allegato-art. 2)
Articolo 2 - Campo di applicazione e utilizzo dei termini 
 
1. La presente Convenzione si applica alle attivita' di  prevenzione,
indagine e perseguimento dei reati di cui alla Convenzione relativi a
beni culturali mobili e immobili. 
 
2. Ai fini della presente Convenzione, il  termine  "beni  culturali"
indica: 
   a. in relazione ai beni mobili, qualsiasi oggetto,  situato  sulla
      terra o sott'acqua oppure rimosso da tale terreno o  superficie
      subacquea,  che  sia,  per   motivi   religiosi   o   secolari,
      classificato, definito o specificamente designato da  qualsiasi
      Parte  della   presente   Convenzione   o   della   Convenzione
      dell'UNESCO del 1970 concernente  le  misure  da  adottare  per
      interdire e impedire l'illecita  importazione,  esportazione  e
      trasferimento  di  proprieta'  di  beni   culturali   come   di
      importanza per l'archeologia, la  preistoria,  l'etnologia,  la
      storia, la letteratura, l'arte o la scienza  e  che  appartiene
      alle seguenti categorie: 
      (a) rari   collezioni   e   campioni    zoologici,    botanici,
          mineralogici   e   anatomici   e   oggetti   di   interesse
          paleontologico; 
      (b) beni legati alla storia, compresa la storia della scienza e
          della tecnologia e della storia militare  e  sociale,  alla
          vita dei leader nazionali, dei pensatori, degli  scienziati
          e degli artisti e di eventi di importanza nazionale; 
      (c) prodotti di scavi archeologici (sia quelli che regolari che
          clandestini) o di scoperte archeologiche; 
      (d) elementi  di  monumenti  artistici   o   storici   o   siti
          archeologici che sono stati smembrati; 
      (e) antichita'  che  hanno  piu'  di  cento   anni,   come   le
          iscrizioni, le monete e le incisioni; 
      (f) oggetti di interesse etnologico; 
      (g) beni di interesse artistico, quali: 
          i) quadri, dipinti e disegni realizzati interamente a  mano
             su qualsiasi supporto e in qualsiasi materiale  (esclusi
             i disegni industriali e gli oggetti manufatti decorati a
             mano); 
          ii) opere  originali  di  arte  statuaria  e  scultura   in
             qualsiasi materiale; 
          iii) incisioni originali, stampe e litografie; 
          iv) assemblaggi  artistici   originali   e   montature   in
             qualsiasi materiale; 
      (h) manoscritti rari e incunaboli, libri antichi,  documenti  e
          pubblicazioni di particolare interesse (storico, artistico,
          scientifico,   letterario,   ecc.)   singolarmente   o   in
          collezioni; 
      (i) affrancature, marche e francobolli simili, singolarmente  o
          in collezioni; 
      (j) archivi,  compresi  gli  archivi  sonori,   fotografici   e
          cinematografici; 
      (k) elementi di mobilio che hanno piu' di cento anni e  antichi
          strumenti musicali; 
   b. in relazione ai beni immobili, qualsiasi monumento,  gruppo  di
      edifici, siti o strutture di qualsiasi altro tipo, sia su terra
      che sott'acqua, che siano, per  motivi  religiosi  o  secolari,
      definiti o specificamente designati da  qualsiasi  Parte  della
      presente Convenzione o da  qualsiasi  Parte  della  Convenzione
      dell'UNESCO del 1970 come di importanza per  l'archeologia,  la
      preistoria, l'etnologia, la storia, l'arte o la scienza  o  che
      siano elencati in conformita' all'articolo 1 e all'articolo  11
      (paragrafi 2  o  4)  della  Convenzione  UNESCO  del  1972  sul
      patrimonio mondiale culturale e naturale.