ALLEGATO C CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI, ISTITUTI O CENTRI 1. Per essere ufficialmente riconosciuti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, l'organismo, istituto o centro quale definito all'articolo 2, comma 1, lettera c) deve: a) essere delimitato con esattezza ed essere separato dall'ambiente circostante; b) essere situato a ragionevole distanza da imprese agricole il cui status sanitario possa essere minacciato dalla presenza dell'organismo, istituto o centro riconosciuto; c) essere posto sotto la responsabilita' di un veterinario che assume la sorveglinaza degli animali che debbono poter essere catturati, rinchiusi o ingabbiati in qualsiasi momento; d) disporre di un adeguato locale per la qurantena; e) disporre di uno o piu' locali appropriati per praticare la necroscopia; f) essere indenne dalle malattie di cui all'allegato A e, per quanto concerne le malattie oggetto, nel paese interessato di un programma conformemente all'articolo 14, essere indenne dalle malattie di cui all'allegato B; g) tenere aggiornati registri in cui sia indicato quanto segue: - il numero di animali di ogni specie presenti nell'azienda, con menzione della loro eta'; - il numero di animali giunti nell'azienda o che l'abbiano lasciata, nonche' i dati relativi al trasporto e allo stato di salute degli animali; - le constatazioni effettuate durante la quarantena; - il risultato degli esami periodici degli escrementi; - il risultato degli esami sanguigni o di qualsiasi altro procedimento diagnostico; - i casi di malattia ed eventualmente la terapia utilizzata; - il risultato delle dissezioni di tutti gli animali deceduti nell'azienda, compresi gli animali nati morti; h) disporre di strumenti che permettano di rimuovere in modo adeguato gli animali morti per malattia; i) essere controllato da un veterinario ufficiale, che dovra' effettuare almeno due controlli sanitari all'anno. Il controllo sanitario deve comportare come minimo: - un'ispezione di tutti gli animali che si trovano nell'azienda; - un prelievo di campioni rappresentativi sulle specie sensibili alle malattie di cui agli allegati A e B o la ricerca di dette malattie con altri metodi. I campioni debbono essere analizzati da un laboratorio autorizzato che verifica se essi contengono gli agenti delle malattie indicate per ciascuna specie elencata nell'allegato A. Il prelievo dei campioni puo' essere ripartito su tutto l'anno. - Il risultato dell'analisi, effettuata in laboratorio, dei campioni prelevati all'atto dei controlli sanitari deve essere negativo per quanto riguarda gli agenti patogeni in questione; - l'esame dei registri che debbono obbligatoriamente essere tenuti. j) qualora detenga animali destinati a laboratori sperimentali, essere conformi a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116. 2. Il riconoscimento e' confermato se sono soddisfatti i seguenti requisiti: a) gli animali introdotti nell'azienda devono provenire da un altro centro, istituto o organismo riconosciuto; b) gli animali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 397; c) deve essere effettuato due volte all'anno un controllo sanitario dell'organismo, istituito o centro riconosciuto, in conformita' del punto 1, lettera h) del presente allegato; d) il risultato dell'analisi, effettuata in laboratorio, dei campioni prelevati deve essere negativo per quanto riguarda gli agenti delle malattie di cui agli allegati A e B 2); e) qualsiasi decesso sospetto o la presenza di qualunque altro sintomo che faccia supporre che gli animali hanno contratto una o piu' delle malattie di cui agli allegati A e B 2); deve essere denunciato senza indugio all'autorita' competente; 3. Il riconoscimento e' sospeso, ripristinato o ritirato alle seguenti condizioni: a) nel caso di una dichiarazione di cui al punto 2, lettera d), del presente allegato, l'autorita' competente sospende temporaneamente il riconoscimento del centro, istituto od organismo riconosciuto; b) un campione prelevato sull'animale sospetto e' inviato al laboratorio riconosciuto che esamina se sono presenti gli agenti patogeni in questione. Il risultato dell'analisi e' immediatamente comunicato all'autorita' competente; c) quando l'autorita' competente viene informata dei sospetti relativi alla presenza di una delle malattie di cui agli allegati A e B 2) essa agisce, per quanto riguarda l'analisi di laboratorio, l'esame epizooziologico, la lotta contro la malattia e la sospensione del riconoscimento, come se la malattia si fosse effettivamente manifestata conformemente alle direttive che disciplinano in questo settore la lotta contro le malattie, nonche' il commercio degli animali; d) quando il risultato dell'analisi e' negativo per quanto attiene agli agenti patogeni in questione, l'autorita' competente ripristina il riconoscimento; e) all'organismo, istituto o centro e' rinnovato il riconoscimento soltanto se, in seguito all'eradicazione dei focolai d'infezione, sono nuovamente soddisfatte le condizioni di cui al punto 1 del presente allegato, ad eccezione di quella indicata alla lettera f); f) l'autorita' competente informa la Commissione in merito alla sospensione, al ripristino o al ritiro del riconoscimento.
Note all'allegato C: - Per concerne il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, vedi in nota all'art. 5: L'art. 5 del suddetto decreto cosi' recita: "Art. 5. - 1. Chiunque alleva, fornisce o utilizza animali da esperimento deve provvedere, conformemente alle linee di indirizzo dell'allegato 2, a che: a) gli animali siano tenuti in un ambiente che consente una certa liberta' di movimento e fruiscano di alimentazione, acqua e cure adeguate alla loro salute e al loro benessere; b) sia ridotta al minimo qualsiasi limitazione alla possibilita' di soddisfare ai bisogni fisiologici e comportamentali dell'animale; c) siano effettuati controlli quotidiani per verificare le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati; d) un medico veterinario controlli il benessere e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia; e) siano adottate le misure dirette a correggere tempestivamente difetti o sofferenze eventualmente constatati". - Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 397, vedi in nota all'art. 2.