(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 1)
     Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari 
 
                               (COTIF) 
 
                          del 9 maggio 1980 
 
  nel tenore del Protocollo di modifica del 3 giugno 1999  in  vigore
dal  1  luglio  2006,  e  nella  versione   attualmente   in   vigore
comprensiva: degli emendamenti e delle modifiche agli articoli 9 e 27
della Convenzione ed alle appendici "B" (CIM), "E" (CUI), "F"  (APTU)
e  "G"  (ATMF)  della  Convenzione  adottate  dalla  Commissione   di
revisione nella sua 24° sessione; e delle  modifiche  alla  appendice
"C" (RID) della Convenzione adottate dalla  Commissione  Esperti  RID
nelle sessioni 47° e 48°. 
 
                             Articolo 1 
 
                   Organizzazione intergovernativa 
 
  §1 Le Parti della presente  Convenzione  costituiscono,  in  quanto
Stati membri,  l'Organizzazione  inter-governativa  per  i  trasporti
internazionali    ferroviari    (OTIF)    di    seguito    denominata
«l'Organizzazione». 
  §2 La sede dell'Organizzazione e'  a  Berna.  L'Assemblea  generale
puo' decidere di stabilirla in un altro luogo ubicato  in  uno  degli
Stati membri. 
  §3  L'Organizzazione  e'  dotata  di  personalita'  giuridica.   Ha
segnatamente la capacita' di stipulare  contratti,  di  acquistare  e
alienare beni immobili e mobili nonche' di stare in giudizio. 
  §4 L'Organizzazione, i membri del suo personale, gli esperti di cui
si avvale ed i rappresentanti degli Stati Membri godono dei privilegi
e delle immunita' necessari per adempiere alla  loro  missione,  alle
condizioni definite nel  Protocollo  sui  privilegi  e  le  immunita'
dell'Organizzazione, allegato alla Convenzione. 
  §5 Le relazioni fra l'Organizzazione e lo Stato  dove  quest'ultima
ha la sede sono regolamentate in un Accordo di Sede. 
  §6 Le  lingue  di  lavoro  dell'Organizzazione  sono  il  francese,
l'inglese ed il tedesco. L'Assemblea generale puo'  introdurre  altre
lingue di lavoro.