Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980 nel tenore del Protocollo di modifica del 3 giugno 1999 in vigore dal 1 luglio 2006, e nella versione attualmente in vigore comprensiva: degli emendamenti e delle modifiche agli articoli 9 e 27 della Convenzione ed alle appendici "B" (CIM), "E" (CUI), "F" (APTU) e "G" (ATMF) della Convenzione adottate dalla Commissione di revisione nella sua 24° sessione; e delle modifiche alla appendice "C" (RID) della Convenzione adottate dalla Commissione Esperti RID nelle sessioni 47° e 48°. Articolo 1 Organizzazione intergovernativa §1 Le Parti della presente Convenzione costituiscono, in quanto Stati membri, l'Organizzazione inter-governativa per i trasporti internazionali ferroviari (OTIF) di seguito denominata «l'Organizzazione». §2 La sede dell'Organizzazione e' a Berna. L'Assemblea generale puo' decidere di stabilirla in un altro luogo ubicato in uno degli Stati membri. §3 L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica. Ha segnatamente la capacita' di stipulare contratti, di acquistare e alienare beni immobili e mobili nonche' di stare in giudizio. §4 L'Organizzazione, i membri del suo personale, gli esperti di cui si avvale ed i rappresentanti degli Stati Membri godono dei privilegi e delle immunita' necessari per adempiere alla loro missione, alle condizioni definite nel Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, allegato alla Convenzione. §5 Le relazioni fra l'Organizzazione e lo Stato dove quest'ultima ha la sede sono regolamentate in un Accordo di Sede. §6 Le lingue di lavoro dell'Organizzazione sono il francese, l'inglese ed il tedesco. L'Assemblea generale puo' introdurre altre lingue di lavoro.