(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                      Scopo dell'Organizzazione 
 
  §1  L'Organizzazione  ha  lo  scopo  di  favorire,   migliorare   e
facilitare sotto ogni  punto  di  vista  il  traffico  internazionale
ferroviario, in particolare: 
    a) istituendo regimi di diritto  uniforme  nei  seguenti  settori
giuridici: 
      1. contratto relativo al trasporto di viaggiatori  e  di  merci
nel  traffico  internazionale  diretto,  ivi  compresi  i   trasporti
complementari che utilizzano altri mezzi  di  trasporto  e  che  sono
oggetto di un solo contratto; 
      2. contratto relativo all'utilizzazione di  veicoli  in  quanto
mezzo di trasporto nel traffico internazionale ferroviario; 
      3. contratto relativo all'utilizzazione dell'infrastruttura nel
traffico internazionale ferroviario; 
      4. trasporto di merci pericolose  nel  traffico  internazionale
ferroviario; 
    b)  contribuendo,  in  considerazione  di  particolari  interessi
pubblici, ad eliminare il prima possibile gli ostacoli  frapposti  al
passaggio di frontiera per il  traffico  internazionale  ferroviario,
nella misura in cui le cause di  tali  ostacoli  sono  di  competenza
degli Stati; 
    c)  contribuendo  all'interoperabilita'   ed   all'armonizzazione
tecnica nel  settore  ferroviario  per  la  validazione  delle  norme
tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi; 
    d) istituendo una procedura uniforme per l'ammissione tecnica del
materiale ferroviario destinato ad  essere  utilizzato  nel  traffico
internazionale; 
    e)   vigilando   sull'applicazione   di   tutte   le   regole   e
raccomandazioni stabilite in seno all'Organizzazione ; 
    f) sviluppando regimi di diritto uniforme, regole e procedure  di
cui ai capoversi  da  a)  ad  e)  in  considerazione  dell'evoluzione
giuridica, economica e tecnica. 
  §2 L'Organizzazione puo': 
    a) nell'ambito degli scopi di cui al §1, elaborare  altri  regimi
di diritto uniforme ; 
    b) istituire un quadro in cui gli Stati membri possano  elaborare
altre convenzioni  internazionali  volte  a  favorire,  migliorare  e
facilitare il traffico internazionale ferroviario.