Articolo 2 Scopo dell'Organizzazione §1 L'Organizzazione ha lo scopo di favorire, migliorare e facilitare sotto ogni punto di vista il traffico internazionale ferroviario, in particolare: a) istituendo regimi di diritto uniforme nei seguenti settori giuridici: 1. contratto relativo al trasporto di viaggiatori e di merci nel traffico internazionale diretto, ivi compresi i trasporti complementari che utilizzano altri mezzi di trasporto e che sono oggetto di un solo contratto; 2. contratto relativo all'utilizzazione di veicoli in quanto mezzo di trasporto nel traffico internazionale ferroviario; 3. contratto relativo all'utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario; 4. trasporto di merci pericolose nel traffico internazionale ferroviario; b) contribuendo, in considerazione di particolari interessi pubblici, ad eliminare il prima possibile gli ostacoli frapposti al passaggio di frontiera per il traffico internazionale ferroviario, nella misura in cui le cause di tali ostacoli sono di competenza degli Stati; c) contribuendo all'interoperabilita' ed all'armonizzazione tecnica nel settore ferroviario per la validazione delle norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi; d) istituendo una procedura uniforme per l'ammissione tecnica del materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale; e) vigilando sull'applicazione di tutte le regole e raccomandazioni stabilite in seno all'Organizzazione ; f) sviluppando regimi di diritto uniforme, regole e procedure di cui ai capoversi da a) ad e) in considerazione dell'evoluzione giuridica, economica e tecnica. §2 L'Organizzazione puo': a) nell'ambito degli scopi di cui al §1, elaborare altri regimi di diritto uniforme ; b) istituire un quadro in cui gli Stati membri possano elaborare altre convenzioni internazionali volte a favorire, migliorare e facilitare il traffico internazionale ferroviario.