Articolo 3 Cooperazione internazionale §1 Gli Stati membri s'impegnano a concentrare, in linea di massima, la loro cooperazione internazionale nel settore ferroviario in seno all'Organizzazione, purche' vi sia compatibilita' con i compiti che le sono conferiti in conformita' agli articoli 2 e 4. Per conseguire questo scopo, gli Stati membri adotteranno tutti i provvedimenti necessari ed utili per l'adattamento delle convenzioni e degli accordi internazionali multilaterali di cui sono parti contraenti, purche' tali convenzioni ed accordi riguardino la cooperazione internazionale nel settore ferroviario e trasferiscano ad altre organizzazioni governative o non governative le competenze che coincidono con i compiti attribuiti all'Organizzazione. §2 Gli obblighi derivanti dal §1 per gli Stati membri, che sono altresi' Membri delle Comunita' europee o Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo non prevalgono sui loro obblighi in quanto Membri delle Comunita' europee o Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.