(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 3)
                             Articolo 3 
 
                     Cooperazione internazionale 
 
  §1 Gli Stati membri s'impegnano a concentrare, in linea di massima,
la loro cooperazione internazionale nel settore ferroviario  in  seno
all'Organizzazione, purche' vi sia compatibilita' con i  compiti  che
le sono conferiti in conformita' agli articoli 2 e 4. Per  conseguire
questo scopo, gli Stati  membri  adotteranno  tutti  i  provvedimenti
necessari ed  utili  per  l'adattamento  delle  convenzioni  e  degli
accordi internazionali multilaterali di cui  sono  parti  contraenti,
purche'  tali  convenzioni  ed  accordi  riguardino  la  cooperazione
internazionale nel  settore  ferroviario  e  trasferiscano  ad  altre
organizzazioni  governative  o  non  governative  le  competenze  che
coincidono con i compiti attribuiti all'Organizzazione. 
  §2 Gli obblighi derivanti dal §1 per gli  Stati  membri,  che  sono
altresi' Membri delle Comunita' europee o  Stati  Parti  dell'Accordo
sullo Spazio Economico Europeo non prevalgono sui  loro  obblighi  in
quanto Membri delle Comunita'  europee  o  Stati  Parti  dell'Accordo
sullo Spazio Economico Europeo.