(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 4)
                             Articolo 4 
 
              Rilevazione e trasferimento di competenze 
 
  §1  Su  decisione  dell'Assemblea  generale,  l'Organizzazione   e'
autorizzata  a  rilevare,  in  conformita'  con  gli  scopi  definiti
all'articolo 2, le competenze,  risorse  ed  obblighi  che  le  siano
trasferite da altre organizzazioni internazionali in forza di accordi
stipulati con tali organizzazioni. 
  §2 Previa decisione dell'Assemblea generale, l'Organizzazione  puo'
trasferire  ad  altre  organizzazioni   internazionali,   competenze,
risorse  ed  obblighi  in  forza  di  accordi  stipulati   con   tali
organizzazioni 
  §3 Con l'approvazione del Comitato amministrativo, l'Organizzazione
puo' farsi carico di funzioni amministrative attinenti ai suoi scopi,
che   le   sono   affidate   da   uno   Stato   membro.   Le    spese
dell'Organizzazione erogate per tali funzioni  sono  a  carico  dello
Stato membro interessato.