(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 5)
                             Articolo 5 
 
               Obblighi particolari degli Stati membri 
 
  §1 Gli Stati membri concordano di adottare  tutti  i  provvedimenti
adeguati per facilitare  ed  accelerare  il  traffico  internazionale
ferroviario. A tal fine, ciascuno Stato membro s'impegna, per  quanto
possibile: a 
    a) eliminare ogni inutile procedura; 
    b) semplificare e normalizzare le formalita' tuttora richieste; 
    c) semplificare i controlli di frontiera. 
  §2 Al fine di facilitare e migliorare  il  traffico  internazionale
ferroviario, gli Stati membri decidono di  partecipare  alla  ricerca
della  maggiore  uniformita'   possibile   nei   regolamenti,   negli
standards, nelle procedure e nei  metodi  organizzativi  relativi  ai
veicoli  ferroviari,  al  personale  ferroviario,  all'infrastruttura
ferroviaria ed ai servizi ausiliari. 
  §3 Gli Stati membri convengono di agevolare la stipula  di  accordi
fra gestori d'infrastruttura  in  modo  da  ottimizzare  il  traffico
internazionale ferroviario .