(Allegato D)
                             ALLEGATO D 
 
 
                             CAPITOLO I 
 
  I. Condizioni per il riconoscimento delle stazioni e dei centri  di
raccolta dello sperma. 
  Le stazioni e i centri di raccolta dello sperma devono: 
    1) essere posti sotto sorveglianza di un veterinario  considerato
responsabile del centro; 
    2) disporre almeno: 
      a) di locali per la stabulazione degli  animali,  provvisti  di
opportuni dispositivi  di  chiusura  ed  eventualmente  di  una  zona
d'esercizio per gli equini, separati materialmente dagli impianti  di
raccolta,   nonche'   dai   locali   adibiti   al    trattamento    e
all'immagazzinamento dello sperma; 
      b) di impianti di  isolamento,  senza  alcuna  possibilita'  di
comunicazione diretta con i normali locali di stabulazione; 
      c) di impianti per la raccolta dello  sperma,  comprendenti  un
locale  separato  per  la   pulitura   e   la   disinfezione   o   la
sterilizzazione delle attrezzature; 
      d) di un locale per il trattamento dello sperma, separato dagli
impianti di raccolta e non situato necessariamente nello stesso luogo
di questi ultimi; 
      e) di  un  locale  per  l'immagazzinamento  dello  sperma,  non
situato necessariamente nello stesso luogo; 
    3) essere costruiti od  isolati  in  modo  da  evitare  qualsiasi
contatto col bestiame che si trovi al di fuori di essi; 
    4) essere costruiti in  modo  che  l'intero  centro  o  stazione,
eccettuati i  locali  amministrativi  e,  per  gli  equini,  la  zona
d'esercizio, posa venir rapidamente pulito e disinfettato. 
  II. Condizioni relative alla  sorveglianza  delle  stazioni  e  dei
centri di raccolta dello sperma. 
  Le stazioni e i centri di raccolta dello sperma devono: 
    1) essere sorvegliati  affinche'  vi  vengano  ospitati  soltanto
animali della specie di cui deve essere raccolto lo sperma. 
    Possono  tuttavia  esservi  ammessi  altri   animali   domestici,
sempreche' non presentino rischi d'infezione per  le  specie  di  cui
dev'essere raccolto lo sperma e soddisfino  le  condizioni  stabilite
dal veterinario responsabile del centro. 
    Nel caso degli equini, qualora il centro  di  raccolta  si  trovi
nello stesso luogo di un centro d'inseminazione artificiale o di  una
stazione per la monta naturale, le giumente, gli stalloni di prova  e
gli stalloni da monta possono esservi ammessi  sempreche'  rispondano
alle condizioni di cui all'allegato  D,  capitolo  II,  paragrafo  A,
punti 1), 2), 3) e 4); 
    2) essere sorvegliati ai fini della tenuta  di  un  registro  che
permetta di conoscere: 
      - la specie, la razza la data di nascita e l'identificazione di
ogni animale presente nel centro; 
      - gli eventuali movimenti  (entrate  e  uscite)  degli  animali
presenti nel centro; 
      - l'anamnesi,  nonche'  tutti  gli  esami  diagnostici  (con  i
relativi risultati), i trattamenti e le vaccinazioni cui gli  animali
sono stati sottoposti; 
      - la data di raccolta e di trattamento dello sperma; 
      - la destinazione dello sperma; 
      - le modalita' di immagazzinamento dello sperma; 
    3) essere ispezionati durante il periodo di  riproduzione  da  un
veterinario  ufficiale,  il  quale  verifichi   il   rispetto   delle
condizioni di riconoscimento  e  sorveglianza  ed  esamini  tutte  le
questioni  attinenti,  almeno  una  volta   all'anno   in   caso   di
riproduzione stagionale e due volte all'anno in caso di  riproduzione
non stagionale; 
    4) beneficiare di una sorveglianza che impedisca l'accesso  delle
persone non autorizzate. Devono inoltre essere autorizzate le  visite
secondo le condizioni  stabilite  dal  veterinario  responsabile  del
centro; 
    5) disporre di personale competente  e  adeguatamente  addestrato
alle tecniche di disinfezione e  alle  tecniche  igieniche  intese  a
prevenire la propagazione della malattia; 
      6)  essere  soggetti  ad  appropriata  sorveglianza,  tale   da
assicurare che: 
      - nessun animale detenuto nel centro venga  utilizzato  per  la
riproduzione naturale  almeno  nei  30  giorni  precedenti  la  prima
raccolta di sperma e durante il periodo di raccolta; 
      - la raccolta, il trattamento e l'immagazzinamento dello sperma
possano aver luogo soltanto negli appositi locali; 
      - ogni strumento che entri in contatto  con  lo  sperma  o  con
l'animale  donatore  durante  la  raccolta  o  il  trattamento  venga
opportunamente disinfettato o sterilizzato  prima  di  ogni  impiego,
oppure  sia  nuovo  e  non  riutilizzabile  e  venga  eliminato  dopo
l'impiego. 
      - Per gli equini, se un  centro  di  raccolta  si  trova  nello
stesso luogo di un centro  di  inseminazione  artificiale  o  di  una
stazione per la monta naturale, gli strumenti e le  attrezzature  per
l'inseminazione o la monta nonche' qualsiasi strumento e attrezzatura
che venga a contatto con gli animali donatori  o  con  altri  animali
detenuti nel centro di raccolta devono essere rigorosamente  separati
dallo sperma; 
      - per il trattamento dello sperma vengano  utilizzati  prodotti
di  origine  animale  (diluenti,  additivi  e  riempitivi)  che   non
comportino rischi per la salute degli animali o siano stati  trattati
prima dell'uso in modo da impedire tali rischi; 
      - in caso di sperma refrigerato o congelato, venga fatto uso di
agenti criogeni che non siano stati impiegati in precedenza per altri
prodotti di origine animale; 
      - qualsiasi  recipiente  destinato  all'immagazzinamento  e  al
trasporto  dello   sperma   venga   opportunamente   disinfettato   o
sterilizzato  prima  di  ogni  impiego,  oppure  sia  nuovo   e   non
riutilizzabile e venga eliminato dopo l'impiego; 
      7) provvedere affinche' ogni dose di sperma venga  identificata
in maniera indelebile ed in modo tale che sia  possibile  determinare
lo Stato membro d'origine, la data di raccolta, la specie, la  razza,
l'identita' dell'animale donatore, nonche' il nome e/o il numero  del
centro riconosciuto che ha provveduto alla raccolta. 
 
 
                             CAPITOLO II 
 
   Condizioni applicabili nei centri e nelle stazioni di raccolta 
 
Condizioni relative all'ammissione dei maschi donatori. 
 
A. STALLONI 
  Possono essere destinati  alla  raccolta  di  sperma  soltanto  gli
stalloni  che,  secondo  il  veterinario  responsabile  del   centro,
rispondano ai seguenti requisiti: 
    1) non presentino sintomi di malattie infettive o  contagiose  al
momento dell'ammissione ne' nel giorno durante il periodo di raccolta
dello sperma; 
    2)   provegano   dal   territorio   -   oppure,   in   caso    di
regionalizzazione, da una parte del territorio - di uno Stato  membro
o di un paese terzo, nonche' da un'azienda sottoposta a  sorveglianza
veterinaria, fermo restando che tale territorio (o parte di esso)  ed
azienda devono soddisfare le condizioni prescritte  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243; 
    3) abbiano soggiornato, per i 30 giorni  precedenti  la  raccolta
dello sperma, in aziende nelle quali nessun equino abbia  presentato,
durante lo stesso periodo, sintomi clinici dell'arterite virale; 
    4) abbiano soggiornato, per i 60 giorni  precedenti  la  raccolta
dello sperma, in aziende nelle quali nessun equino abbia  presentato,
durante lo stesso periodo, sintomi clinici di metrite contagiosa; 
    5) non siano stati utilizzati per la monta naturale nei 30 giorni
precedenti la prima raccolta dello sperma, ne' durante il periodo  di
raccolta; 
    6)  siano  stati  sottoposti  ai  seguenti  esami,  effettuati  e
certificati da un laboratorio riconosciuto dall'autorita' competente,
secondo il programma esposto al punto 7: 
      i) per la ricerca dell'anemia infettiva degli  equidi,  ad  una
reazione di immunodiffusione su gel di agar, detta "test di Coggina"; 
      ii) per la ricerca dell'arterite virale degli  equidi,  ad  una
prova di sieroneutralizzazione, oppure, se non si ottengono risultati
negativi, con una (diluizione < 1/4), a una prova di  isolamento  del
virus  dell'arterite,  effettuata  su  una  certa  percentuale  della
quantita' totale di sperma dello stallone donatore; 
      iii) per la  ricerca  della  metrite  contagiosa  degli  equidi
mediante  isolamento  del  germe  Taylorella  equigenitalis,  ad   un
controllo effettuato in due occasioni, a 7  giorni  d'intervallo,  su
prelievi di liquido preeiaculatorio  o  su  un  campione  di  sperma,
nonche' su tamponi genitali almeno in corrispondenza  della  fossetta
uretrale, compreso il seno uretrale, e del pene,  compresa  la  fossa
glandis; 
    7) siano stati  sottoposti  ad  uno  dei  seguenti  programmi  di
controllo: 
      i) qualora lo sperma venga raccolto per essere commercializzato
allo stato fresco o refrigerato: 
      - se lo stallone donatore ha soggiornato in  modo  continuativo
nel centro di raccolta almeno per i 30  giorni  precedenti  la  prima
raccolta di sperma e durante il  periodo  di  raccolta  e  se  nessun
equino nel centro di raccolta e'  entrato  in  contatto  diretto  con
equini in condizioni sanitarie  inferiori  a  quelle  dello  stallone
donatore, gli esami di cui al punto 6, lettere i), ii) e iii), devono
essere  effettuati  almeno  14  giorni  dopo  l'inizio  del   periodo
trascorso nel  centro  di  raccolta  ed  almeno  una  volta  all'anno
all'inizio del periodo riproduttivo; 
      -  se  lo  stallone  donatore  non  ha   aggiornato   in   modo
continuativo nel centro di raccolta e/o se degli equini del centro di
raccolta sono  entrati  in  contatto  diretto  con  altri  equini  in
condizioni sanitarie inferiori, gli esami di cui al punto 6,  lettere
i), ii) e iii), devono essere effettuati nei 14 giorni precedenti  la
prima raccolta di sperma e almeno una volta all'anno  all'inizio  del
periodo riproduttivo. Inoltre, l'esame di cui al punto 6, lettera i),
deve essere ripetuto ad intervalli di 120 giorni durante  il  periodo
di raccolta dello sperma. L'esame di cui al  punto  6,  lettera  ii),
deve essere effettuato non piu' di 30 giorni prima di  ogni  raccolta
di sperma, salvo che - nel caso di uno stallone che ad un  esame  per
la  ricerca  dell'arterite  virale   degli   equidi   sia   risultato
sieropositivo - la sua inidoneita' alla  donazione  di  sperma  venga
confermata da un  esame  d'isolamento  del  virus,  che  deve  essere
eseguito una volta all'anno; 
      ii)   qualora   lo   sperma   venga   raccolto    per    essere
commercializzato allo stato congelato, si applicano  i  programmi  di
controllo descritti al punto 7, lettera i), primo e secondo trattino,
oppure si deve procedere agli esami di cui al punto  6,  lettere  i),
ii) e iii); questi esami devono essere effettuati durante i 30 giorni
dal periodo obbligatorio di conservazione dello sperma e non meno  di
14 giorni dopo la raccolta dello stesso, indipendentemente dal  fatto
che lo stallone abbia soggiornato nel centro in modo  continuativo  o
meno. 
 
B. OVINI E CAPRINI 
  1. Possono essere destinati alla raccolta di sperma solo gli  ovini
e i caprini dei centri, delle stazioni  o  aziende  che,  secondo  il
veterinario ufficiale: 
    a) godano di buona salute il giorno della racolta; 
    b) soddisfino le condizioni di cui agli articoli 4,  5  e  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  1992,  n.  556,
concernente gli scambi intracomunitari. 
    I  donatori  saranno  inoltre  sottoposti   nei   trenta   giorni
precedenti la raccolta, con risultato negativo, a: 
      -  un  testo  per  la  ricerca   della   brucellosi   (Brucella
melitensis), conformemente all'allegato C del decreto del  Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556; 
      -  un  test  per   la   ricerca   dell'epididimita   contagiosa
dell'ariete (Brucella ovis) conformemente all'allegato D del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556; 
    c) siano stati sottoposti ai test o controlli pertinenti volti  a
garantire l'osservanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b). 
  2. Gli esami di cui al punto 1 devono essere effettuati  presso  un
laboratorio riconosciuto dallo Stato membro. 
 
C. Se uno degli esami di  cui  ai  punti  A  e  B  risulta  positivo,
l'animale  deve   essere   isolato   e   il   suo   sperma   raccolto
successivamente alla data dell'ultimo esame negativo non puo'  essere
commercializzato. Si opera in modo analogo per lo sperma degli  altri
animali ricettivi alla malattia in questione presenti nell'azienda  o
nel centro di raccolta a decorrere dalla data  alla  quale  e'  stato
effettuato l'esame con esito positivo. Gli scambi potranno riprendere
solo quando sara'  stata  ristabilita  la  situazione  sanitaria  del
centro di raccolta. 
 
 
                            CAPITOLO III 
 
     Condizioni relative allo sperma, agli ovuli e agli embrioni 
 
  Lo sperma gli ovuli e gli embrioni devono  essere  stati  raccolti,
trattati e conservati conformemente ai principi seguenti: 
    a) Il lavaggio degli ovuli e degli embrioni, anche nel caso degli
equini  dev'essere  effettuato   secondo   modalita'   da   stabilire
conformemente alla procedura descritta all'articolo 26. In attesa che
tali   modalita'   vengano   stabilite,   si   applicano   le   norme
internazionali. 
    La zona pellucida degli  ovuli  e  degli  embrioni  deve  restare
intatta prima e dopo il lavaggio. 
    Possono  essere  lavati  contemporaneamente  soltanto  ovuli   ed
embrioni dello stesso donatore. 
    Dopo il lavaggio, la zona pellucida di  ogni  ovulo  od  embrione
dev'essere esaminata su tutta la superficie mediante ingrandimento di
almeno 50 volte ed essere certificata intatta ed esente da  qualsiasi
sostanza aderente. 
    b) I  mezzi  e  le  soluzioni  utilizzati  per  la  raccolta,  la
lavorazione (esame, lavaggio e trattamento), la  conservazione  o  il
congelamento degli ovuli e degli embrioni devono essere  sterilizzati
secondo metodi riconosciuti ed essere manipolati in modo  da  restare
sterili. 
    Ai mezzi di raccolta, di lavaggio e di conservazione degli  ovuli
e degli embrioni ed ai diluenti dello sperma devono  essere  aggiunti
antibiotici.   Se    necessario,    verranno    adottate    modalita'
d'applicazione secondo la procedura descritta all'articolo 26. 
    c) Tutto il materiale utilizzato per la raccolta, il trattamento,
la conservazione o il congelamento dello sperma, degli ovuli e  degli
embrioni deve venir adeguatamente disinfettato o  sterilizzato  prima
di ogni impiego, oppure essere nuovo e  non  riutilizzabile  e  venir
eliminato dopo l'impiego. 
    d) Secondo la procedura descritta all'articolo 26  possono  venir
stabiliti esami complementari, relativi in particolare ai liquidi  di
raccolta o di lavaggio e  volti  a  determinare  l'assenza  di  germi
patogeni. 
    e) Gli  ovuli  e  gli  embrioni  sottoposti  con  esito  positivo
all'esame di cui alla lettera a), nonche'  lo  sperma  devono  essere
posti in contenitori sterilizzati e debitamente identificati, i quali
devono contenere solo prodotti provenienti da uno stesso  donatore  o
da una stessa donatrice e venire immediatamente sigillati. 
    L'identificazione, le cui modalita' vanno  stabilite  secondo  la
procedura descritta all'articolo 26, deve permettere  di  determinare
almeno il paese d'origine, la data di raccolta, la specie, la  razza,
l'identita' dell'animale donatore, nonche' il nome e/o il numero  del
centro di raccolta o dell'equipe che ha proceduto alla raccolta. 
    f) Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni  congelati  devono  essere
posti in contenitori sterilizzati di azoto liquido che non presentino
alcun rischio di contaminazione dei prodotti. 
    g) Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni  congelati  devono  essere
immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo minimo  di  30
giorni prima della spedizione. 
    h) Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere  trasportati
in contenitori  adeguatamente  puliti,  disinfettati  o  sterilizzati
prima di ogni impiego, oppure nuovi e non riutilizzabili ed eliminati
dopo l'impiego. 
 
 
                             CAPITOLO IV 
 
                          Femmine donatrici 
 
  Possono essere destinate alla raccolta di embrioni o di ovuli  solo
le femmine sempreche', a giudizio del veterinario ufficiale,  esse  e
le  mandrie  di  provenienza  soddisfino,  in  base  alla  specie  in
questione, le condizioni di cui alle pertinenti direttive in  materia
di  scambi  intracomunitari  di  animali  vivi  d'allevamento  e   da
produzione. 
  I decreti 30 aprile 1976, n. 397 e 30 dicembre  1992,  n.  556,  si
applicano rispettivamente ai suini, agli ovini e ai caprini. 
  Quanto agli equini a soddisfare le condizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994,  n.  243,  essi  devono
aver soggiornato, prima della raccolta degli ovuli o degli  embrioni,
in aziende che per almeno  sessanta  giorni  non  abbiano  presentato
sintomi clinici della metrite contagiosa degli equidi.  Inoltre,  per
almeno trenta  giorni  prima  della  raccolta  degli  ovuli  o  degli
embrioni, gli animali in questione non devono essere stati utilizzati
per scopi di riproduzione naturale. 
 
          Note all'allegato D, capitolo II: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   11
          febbraio 1994, n.  243,  riguarda  il  regolamento  recante
          attuazione  della  direttiva   90/426/CEE   relativa   alle
          condizioni  di  polizia  sanitaria   che   disciplinano   i
          movimenti e le importazioni di equini  di  provenienza  dai
          Paesi terzi, con le  modifiche  apportate  dalla  direttiva
          92/36/CEE. 
              - Per quanto concerne il decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, vedi in nota  all'art.
          6. Gli artt. 4, 5 e 6 del suddetto decreto cosi' recitano: 
              "Art. 4. - 1. Gli ovini e i caprini: 
              a) devono essere identificati e registrati; 
              b)  non  devono  presentare  alcun  segno  clinico   di
          malattia  al  momento  dell'ispezione  effettuata   da   un
          veterinario ufficiale; l'ispezione deve aver luogo nelle 48
          ore precedenti l'imbarco o il  carico  degli  ovini  e  dei
          caprini; 
              c) non devono essere stati acquistati in  un'azienda  o
          essere venuti a contatto con animali di un'azienda  oggetto
          di un divieto per motivi  di  polizia  sanitaria,  restando
          inteso che: 
              1) tale divieto e' connesso con il  manifestarsi  della
          brucellosi, della rabbia o del carbonchio ematico; 
              2) dopo l'eliminazione dell'ultimo  animale  infetto  o
          sospetto, la durata del divieto deve cssere pari ad almeno: 
              a) quarantadue giorni in caso di brucellosi; 
              b) trenta giorni in caso di rabbia; 
              c) quindici giorni in caso di carbonchio ematico, e non
          devono  provenire  da  un'azienda  situata  nella  zona  di
          protezione  o  essere  stati  in   contatto   con   animali
          provenienti da tale zona; 
              d) non devono  essere  oggetto  di  misure  di  polizia
          sanitaria  a  norma  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 1 marzo 1992, n. 229. 
              2. Sono esclusi dagli scambi gli ovini e i caprini: 
              a) che dovrebbero essere eliminati  nell'ambito  di  un
          programma nazionale  di  eradicazione  delle  malattie  non
          previste  dal  decreto  legislativo  di  attuazione   della
          direttiva  90/425,  o  nell'allegato  B,  rubrica  I,   del
          presente decreto; 
              b) che non possono  essere  commercializzati  sul  loro
          territorio per motivi sanitari o di  polizia  sanitaria  ai
          sensi dell'art. 36 del Trattato. 
              3. Gli ovini e i caprini devono inoltre: 
              a) essere nati ed essere stati allevati  dalla  nascita
          nel territorio della Comunita'; 
              b) provenire  da  un  Paese  terzo  o  parte  di  esso,
          autorizzato ad esportare animali  vivi  nella  Comunita'  e
          soddisfare le condizioni di polizia sanitaria previste  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 1  marzo  1992,  n.
          23, ovvero  quelle  previste  dal  decreto  legislativo  di
          attuazione della direttiva 90/425". 
              "Art. 5. - 1. Gli ovini e i caprini da riproduzione, da
          allevamento e da ingrasso devono, per essere introdotti  in
          un'azienda  ovina  e  caprina  ufficialmente   indenne   da
          brucellosi  o  indenne   da   brucellosi,   soddisfare   le
          condizioni previste  all'art.  4  e  i  requisiti  indicati
          nell'allegato A, rispettivamente  capitolo  1,  punto  D  e
          capitolo  2,  punto  D,  nonche'  le   eventuali   garanzie
          complementari di cui agli articoli 7 e 8". 
              "Art. 6. - 1. Fatte  salve  le  garanzie  complementari
          esigibili conformemente agli articoli 7 e 8, gli animali da
          allevamento e da riproduzione devono soddisfare i requisiti
          seguenti: 
              a) essere stati  acquistati  in  un'azienda  ed  essere
          venuti a contatto solo con animali di un'azienda: 
              1) in cui non  sono  state  accertate  clinicamente  le
          malattie seguenti: 
              a) negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa  della
          pecora (Mycoplasma  agalactiae)  e  l'agalassia  contagiosa
          della  capra  (Mycoplasma  agalactiae,  M.  capricolum,  M.
          micoide sottospecie micoide "Large Colony"); 
              b) negli ultimi dodici mesi, la  paratubercolosi  o  la
          linfadenite caseosa: 
              c) negli ultimi tre anni,  l'adenomatosi  polmonare,  i
          Maedi-Visna e l'artrite encefalite virale caprina. Tuttavia
          questo termine e' ridotto a  dodici  mesi  se  gli  animali
          colpiti da  Maedi-Visna  o  da  artrite  encefalite  virale
          caprina sono stati abbattuti e gli animali  restanti  hanno
          reagito negativamente a due prove riconosciute  secondo  le
          procedure comunitarie, oppure che, fatto salvo il  rispetto
          dei requisiti per le altre malattie, siano fornite, per una
          o piu' malattie sopracitate  nell'ambito  di  un  programma
          approvato   conformemente   alle   procedure   comunitarie,
          garanzie sanitarie equivalenti per detta o dette malattie; 
              2) in cui  nessun  fatto  che  consenta  di  dimostrare
          l'inosservanza dei requisiti di cui al punto 1)  sia  stato
          portato a conoscenza del veterinario  ufficiale  incaricato
          di rilasciare il certificato sanitario; 
              3) il cui proprietario abbia  dichiarato  di  essere  a
          conoscenza di quanto previsto al punto 2  e  abbia  inoltre
          dichiarato  per  iscritto  che  l'animale  o  gli   animali
          destinati agli scambi intracomunitari rispondono ai criteri
          di cui al punto 1); 
              b) inoltre, per quanto riguarda la malattia del  trotto
          (scrapie), devono: 
              1) provenire da un'azienda  che  soddisfi  i  requisiti
          seguenti: 
              a)   l'azienda   e'   sotto   sorveglianza    ufficiale
          conformemente al decreto legislativo che attua la direttiva
          90/425/CEE; 
              b) gli animali devono essere contrassegnati; 
              c) non e' stato accertato alcun caso  di  malattia  del
          trotto (scrapie) da almeno due anni; 
              d) un controllo per  campione  deve  essere  effettuato
          sulle pecore vecchie, destinate alla  riforma,  provenienti
          da questa azienda, nella misura in cui essa non si trovi in
          una regione o in uno Stato  membro  che  beneficiano  delle
          condizioni  da  adottare   conformemente   alle   procedure
          comunitarie; 
              e)  possono  esservi  introdotte   femmine,   solo   se
          provengono da un'azienda che rispetti gli stessi requisiti; 
              2) essere mantenuti in modo permanente in un'azienda  o
          in aziende che rispettano i requisiti previsti alla lettera
          i) dalla loro nascita o negli ultimi due anni; 
              3) se sono destinati a uno Stato membro  che  beneficia
          in tutto il  suo  territorio  o  in  parte  di  esso  delle
          disposizioni previste agli articoli 7 o  8,  soddisfare  le
          garanzie attuate in applicazione di questi articoli; 
              c)  per  quanto   riguarda   l'epididimite   contagiosa
          dell'ariete (B. ovis), gli  arieti  da  riproduzione  e  da
          allevamento non castrati devono: 
              1)  provenire  da  un'azienda  in  cui  non  sia  stato
          accertato  negli  ultimi  dodici   mesi   alcun   caso   di
          epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis); 
              2) essere sempre rimasti in  detta  azienda  durante  i
          sessanta giorni che precedono la spedizione; 
              3) essere stati  sottoposti  con  esito  negativo,  nel
          corso dei trenta giorni che precedono la spedizione, ad  un
          esame sierologico praticato conformemente all'allegato D  o
          rispondere a garanzie sanitarie equivalenti da  riconoscere
          secondo le procedure comunitarie. 
              2. Il rispetto dei requisiti di cui  al  comma  1  deve
          essere menzionato in un certificato conforme al modello III
          dell'allegato E". 
 
          Note all'allegato D, capitolo IV: 
              - Per quanto concerne la legge 30 aprile 1976, n.  397,
          vedi in nota all'art. 2. 
              - Per quanto concerne il decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, vedi in nota  all'art.
          6. 
              - Per quando concerne il decreto del  Presidente  della
          Repubblica  11  febbraio  1994,  n.  243,  vedi   in   nota
          all'allegato D, capitolo II.