ALLEGATO D CAPITOLO I I. Condizioni per il riconoscimento delle stazioni e dei centri di raccolta dello sperma. Le stazioni e i centri di raccolta dello sperma devono: 1) essere posti sotto sorveglianza di un veterinario considerato responsabile del centro; 2) disporre almeno: a) di locali per la stabulazione degli animali, provvisti di opportuni dispositivi di chiusura ed eventualmente di una zona d'esercizio per gli equini, separati materialmente dagli impianti di raccolta, nonche' dai locali adibiti al trattamento e all'immagazzinamento dello sperma; b) di impianti di isolamento, senza alcuna possibilita' di comunicazione diretta con i normali locali di stabulazione; c) di impianti per la raccolta dello sperma, comprendenti un locale separato per la pulitura e la disinfezione o la sterilizzazione delle attrezzature; d) di un locale per il trattamento dello sperma, separato dagli impianti di raccolta e non situato necessariamente nello stesso luogo di questi ultimi; e) di un locale per l'immagazzinamento dello sperma, non situato necessariamente nello stesso luogo; 3) essere costruiti od isolati in modo da evitare qualsiasi contatto col bestiame che si trovi al di fuori di essi; 4) essere costruiti in modo che l'intero centro o stazione, eccettuati i locali amministrativi e, per gli equini, la zona d'esercizio, posa venir rapidamente pulito e disinfettato. II. Condizioni relative alla sorveglianza delle stazioni e dei centri di raccolta dello sperma. Le stazioni e i centri di raccolta dello sperma devono: 1) essere sorvegliati affinche' vi vengano ospitati soltanto animali della specie di cui deve essere raccolto lo sperma. Possono tuttavia esservi ammessi altri animali domestici, sempreche' non presentino rischi d'infezione per le specie di cui dev'essere raccolto lo sperma e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro. Nel caso degli equini, qualora il centro di raccolta si trovi nello stesso luogo di un centro d'inseminazione artificiale o di una stazione per la monta naturale, le giumente, gli stalloni di prova e gli stalloni da monta possono esservi ammessi sempreche' rispondano alle condizioni di cui all'allegato D, capitolo II, paragrafo A, punti 1), 2), 3) e 4); 2) essere sorvegliati ai fini della tenuta di un registro che permetta di conoscere: - la specie, la razza la data di nascita e l'identificazione di ogni animale presente nel centro; - gli eventuali movimenti (entrate e uscite) degli animali presenti nel centro; - l'anamnesi, nonche' tutti gli esami diagnostici (con i relativi risultati), i trattamenti e le vaccinazioni cui gli animali sono stati sottoposti; - la data di raccolta e di trattamento dello sperma; - la destinazione dello sperma; - le modalita' di immagazzinamento dello sperma; 3) essere ispezionati durante il periodo di riproduzione da un veterinario ufficiale, il quale verifichi il rispetto delle condizioni di riconoscimento e sorveglianza ed esamini tutte le questioni attinenti, almeno una volta all'anno in caso di riproduzione stagionale e due volte all'anno in caso di riproduzione non stagionale; 4) beneficiare di una sorveglianza che impedisca l'accesso delle persone non autorizzate. Devono inoltre essere autorizzate le visite secondo le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro; 5) disporre di personale competente e adeguatamente addestrato alle tecniche di disinfezione e alle tecniche igieniche intese a prevenire la propagazione della malattia; 6) essere soggetti ad appropriata sorveglianza, tale da assicurare che: - nessun animale detenuto nel centro venga utilizzato per la riproduzione naturale almeno nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di sperma e durante il periodo di raccolta; - la raccolta, il trattamento e l'immagazzinamento dello sperma possano aver luogo soltanto negli appositi locali; - ogni strumento che entri in contatto con lo sperma o con l'animale donatore durante la raccolta o il trattamento venga opportunamente disinfettato o sterilizzato prima di ogni impiego, oppure sia nuovo e non riutilizzabile e venga eliminato dopo l'impiego. - Per gli equini, se un centro di raccolta si trova nello stesso luogo di un centro di inseminazione artificiale o di una stazione per la monta naturale, gli strumenti e le attrezzature per l'inseminazione o la monta nonche' qualsiasi strumento e attrezzatura che venga a contatto con gli animali donatori o con altri animali detenuti nel centro di raccolta devono essere rigorosamente separati dallo sperma; - per il trattamento dello sperma vengano utilizzati prodotti di origine animale (diluenti, additivi e riempitivi) che non comportino rischi per la salute degli animali o siano stati trattati prima dell'uso in modo da impedire tali rischi; - in caso di sperma refrigerato o congelato, venga fatto uso di agenti criogeni che non siano stati impiegati in precedenza per altri prodotti di origine animale; - qualsiasi recipiente destinato all'immagazzinamento e al trasporto dello sperma venga opportunamente disinfettato o sterilizzato prima di ogni impiego, oppure sia nuovo e non riutilizzabile e venga eliminato dopo l'impiego; 7) provvedere affinche' ogni dose di sperma venga identificata in maniera indelebile ed in modo tale che sia possibile determinare lo Stato membro d'origine, la data di raccolta, la specie, la razza, l'identita' dell'animale donatore, nonche' il nome e/o il numero del centro riconosciuto che ha provveduto alla raccolta. CAPITOLO II Condizioni applicabili nei centri e nelle stazioni di raccolta Condizioni relative all'ammissione dei maschi donatori. A. STALLONI Possono essere destinati alla raccolta di sperma soltanto gli stalloni che, secondo il veterinario responsabile del centro, rispondano ai seguenti requisiti: 1) non presentino sintomi di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammissione ne' nel giorno durante il periodo di raccolta dello sperma; 2) provegano dal territorio - oppure, in caso di regionalizzazione, da una parte del territorio - di uno Stato membro o di un paese terzo, nonche' da un'azienda sottoposta a sorveglianza veterinaria, fermo restando che tale territorio (o parte di esso) ed azienda devono soddisfare le condizioni prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243; 3) abbiano soggiornato, per i 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma, in aziende nelle quali nessun equino abbia presentato, durante lo stesso periodo, sintomi clinici dell'arterite virale; 4) abbiano soggiornato, per i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma, in aziende nelle quali nessun equino abbia presentato, durante lo stesso periodo, sintomi clinici di metrite contagiosa; 5) non siano stati utilizzati per la monta naturale nei 30 giorni precedenti la prima raccolta dello sperma, ne' durante il periodo di raccolta; 6) siano stati sottoposti ai seguenti esami, effettuati e certificati da un laboratorio riconosciuto dall'autorita' competente, secondo il programma esposto al punto 7: i) per la ricerca dell'anemia infettiva degli equidi, ad una reazione di immunodiffusione su gel di agar, detta "test di Coggina"; ii) per la ricerca dell'arterite virale degli equidi, ad una prova di sieroneutralizzazione, oppure, se non si ottengono risultati negativi, con una (diluizione < 1/4), a una prova di isolamento del virus dell'arterite, effettuata su una certa percentuale della quantita' totale di sperma dello stallone donatore; iii) per la ricerca della metrite contagiosa degli equidi mediante isolamento del germe Taylorella equigenitalis, ad un controllo effettuato in due occasioni, a 7 giorni d'intervallo, su prelievi di liquido preeiaculatorio o su un campione di sperma, nonche' su tamponi genitali almeno in corrispondenza della fossetta uretrale, compreso il seno uretrale, e del pene, compresa la fossa glandis; 7) siano stati sottoposti ad uno dei seguenti programmi di controllo: i) qualora lo sperma venga raccolto per essere commercializzato allo stato fresco o refrigerato: - se lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta almeno per i 30 giorni precedenti la prima raccolta di sperma e durante il periodo di raccolta e se nessun equino nel centro di raccolta e' entrato in contatto diretto con equini in condizioni sanitarie inferiori a quelle dello stallone donatore, gli esami di cui al punto 6, lettere i), ii) e iii), devono essere effettuati almeno 14 giorni dopo l'inizio del periodo trascorso nel centro di raccolta ed almeno una volta all'anno all'inizio del periodo riproduttivo; - se lo stallone donatore non ha aggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta e/o se degli equini del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con altri equini in condizioni sanitarie inferiori, gli esami di cui al punto 6, lettere i), ii) e iii), devono essere effettuati nei 14 giorni precedenti la prima raccolta di sperma e almeno una volta all'anno all'inizio del periodo riproduttivo. Inoltre, l'esame di cui al punto 6, lettera i), deve essere ripetuto ad intervalli di 120 giorni durante il periodo di raccolta dello sperma. L'esame di cui al punto 6, lettera ii), deve essere effettuato non piu' di 30 giorni prima di ogni raccolta di sperma, salvo che - nel caso di uno stallone che ad un esame per la ricerca dell'arterite virale degli equidi sia risultato sieropositivo - la sua inidoneita' alla donazione di sperma venga confermata da un esame d'isolamento del virus, che deve essere eseguito una volta all'anno; ii) qualora lo sperma venga raccolto per essere commercializzato allo stato congelato, si applicano i programmi di controllo descritti al punto 7, lettera i), primo e secondo trattino, oppure si deve procedere agli esami di cui al punto 6, lettere i), ii) e iii); questi esami devono essere effettuati durante i 30 giorni dal periodo obbligatorio di conservazione dello sperma e non meno di 14 giorni dopo la raccolta dello stesso, indipendentemente dal fatto che lo stallone abbia soggiornato nel centro in modo continuativo o meno. B. OVINI E CAPRINI 1. Possono essere destinati alla raccolta di sperma solo gli ovini e i caprini dei centri, delle stazioni o aziende che, secondo il veterinario ufficiale: a) godano di buona salute il giorno della racolta; b) soddisfino le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, concernente gli scambi intracomunitari. I donatori saranno inoltre sottoposti nei trenta giorni precedenti la raccolta, con risultato negativo, a: - un testo per la ricerca della brucellosi (Brucella melitensis), conformemente all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556; - un test per la ricerca dell'epididimita contagiosa dell'ariete (Brucella ovis) conformemente all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556; c) siano stati sottoposti ai test o controlli pertinenti volti a garantire l'osservanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b). 2. Gli esami di cui al punto 1 devono essere effettuati presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro. C. Se uno degli esami di cui ai punti A e B risulta positivo, l'animale deve essere isolato e il suo sperma raccolto successivamente alla data dell'ultimo esame negativo non puo' essere commercializzato. Si opera in modo analogo per lo sperma degli altri animali ricettivi alla malattia in questione presenti nell'azienda o nel centro di raccolta a decorrere dalla data alla quale e' stato effettuato l'esame con esito positivo. Gli scambi potranno riprendere solo quando sara' stata ristabilita la situazione sanitaria del centro di raccolta. CAPITOLO III Condizioni relative allo sperma, agli ovuli e agli embrioni Lo sperma gli ovuli e gli embrioni devono essere stati raccolti, trattati e conservati conformemente ai principi seguenti: a) Il lavaggio degli ovuli e degli embrioni, anche nel caso degli equini dev'essere effettuato secondo modalita' da stabilire conformemente alla procedura descritta all'articolo 26. In attesa che tali modalita' vengano stabilite, si applicano le norme internazionali. La zona pellucida degli ovuli e degli embrioni deve restare intatta prima e dopo il lavaggio. Possono essere lavati contemporaneamente soltanto ovuli ed embrioni dello stesso donatore. Dopo il lavaggio, la zona pellucida di ogni ovulo od embrione dev'essere esaminata su tutta la superficie mediante ingrandimento di almeno 50 volte ed essere certificata intatta ed esente da qualsiasi sostanza aderente. b) I mezzi e le soluzioni utilizzati per la raccolta, la lavorazione (esame, lavaggio e trattamento), la conservazione o il congelamento degli ovuli e degli embrioni devono essere sterilizzati secondo metodi riconosciuti ed essere manipolati in modo da restare sterili. Ai mezzi di raccolta, di lavaggio e di conservazione degli ovuli e degli embrioni ed ai diluenti dello sperma devono essere aggiunti antibiotici. Se necessario, verranno adottate modalita' d'applicazione secondo la procedura descritta all'articolo 26. c) Tutto il materiale utilizzato per la raccolta, il trattamento, la conservazione o il congelamento dello sperma, degli ovuli e degli embrioni deve venir adeguatamente disinfettato o sterilizzato prima di ogni impiego, oppure essere nuovo e non riutilizzabile e venir eliminato dopo l'impiego. d) Secondo la procedura descritta all'articolo 26 possono venir stabiliti esami complementari, relativi in particolare ai liquidi di raccolta o di lavaggio e volti a determinare l'assenza di germi patogeni. e) Gli ovuli e gli embrioni sottoposti con esito positivo all'esame di cui alla lettera a), nonche' lo sperma devono essere posti in contenitori sterilizzati e debitamente identificati, i quali devono contenere solo prodotti provenienti da uno stesso donatore o da una stessa donatrice e venire immediatamente sigillati. L'identificazione, le cui modalita' vanno stabilite secondo la procedura descritta all'articolo 26, deve permettere di determinare almeno il paese d'origine, la data di raccolta, la specie, la razza, l'identita' dell'animale donatore, nonche' il nome e/o il numero del centro di raccolta o dell'equipe che ha proceduto alla raccolta. f) Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni congelati devono essere posti in contenitori sterilizzati di azoto liquido che non presentino alcun rischio di contaminazione dei prodotti. g) Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni congelati devono essere immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo minimo di 30 giorni prima della spedizione. h) Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere trasportati in contenitori adeguatamente puliti, disinfettati o sterilizzati prima di ogni impiego, oppure nuovi e non riutilizzabili ed eliminati dopo l'impiego. CAPITOLO IV Femmine donatrici Possono essere destinate alla raccolta di embrioni o di ovuli solo le femmine sempreche', a giudizio del veterinario ufficiale, esse e le mandrie di provenienza soddisfino, in base alla specie in questione, le condizioni di cui alle pertinenti direttive in materia di scambi intracomunitari di animali vivi d'allevamento e da produzione. I decreti 30 aprile 1976, n. 397 e 30 dicembre 1992, n. 556, si applicano rispettivamente ai suini, agli ovini e ai caprini. Quanto agli equini a soddisfare le condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, essi devono aver soggiornato, prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni, in aziende che per almeno sessanta giorni non abbiano presentato sintomi clinici della metrite contagiosa degli equidi. Inoltre, per almeno trenta giorni prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni, gli animali in questione non devono essere stati utilizzati per scopi di riproduzione naturale.
Note all'allegato D, capitolo II: - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, riguarda il regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE. - Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, vedi in nota all'art. 6. Gli artt. 4, 5 e 6 del suddetto decreto cosi' recitano: "Art. 4. - 1. Gli ovini e i caprini: a) devono essere identificati e registrati; b) non devono presentare alcun segno clinico di malattia al momento dell'ispezione effettuata da un veterinario ufficiale; l'ispezione deve aver luogo nelle 48 ore precedenti l'imbarco o il carico degli ovini e dei caprini; c) non devono essere stati acquistati in un'azienda o essere venuti a contatto con animali di un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria, restando inteso che: 1) tale divieto e' connesso con il manifestarsi della brucellosi, della rabbia o del carbonchio ematico; 2) dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o sospetto, la durata del divieto deve cssere pari ad almeno: a) quarantadue giorni in caso di brucellosi; b) trenta giorni in caso di rabbia; c) quindici giorni in caso di carbonchio ematico, e non devono provenire da un'azienda situata nella zona di protezione o essere stati in contatto con animali provenienti da tale zona; d) non devono essere oggetto di misure di polizia sanitaria a norma del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229. 2. Sono esclusi dagli scambi gli ovini e i caprini: a) che dovrebbero essere eliminati nell'ambito di un programma nazionale di eradicazione delle malattie non previste dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 90/425, o nell'allegato B, rubrica I, del presente decreto; b) che non possono essere commercializzati sul loro territorio per motivi sanitari o di polizia sanitaria ai sensi dell'art. 36 del Trattato. 3. Gli ovini e i caprini devono inoltre: a) essere nati ed essere stati allevati dalla nascita nel territorio della Comunita'; b) provenire da un Paese terzo o parte di esso, autorizzato ad esportare animali vivi nella Comunita' e soddisfare le condizioni di polizia sanitaria previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 23, ovvero quelle previste dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 90/425". "Art. 5. - 1. Gli ovini e i caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso devono, per essere introdotti in un'azienda ovina e caprina ufficialmente indenne da brucellosi o indenne da brucellosi, soddisfare le condizioni previste all'art. 4 e i requisiti indicati nell'allegato A, rispettivamente capitolo 1, punto D e capitolo 2, punto D, nonche' le eventuali garanzie complementari di cui agli articoli 7 e 8". "Art. 6. - 1. Fatte salve le garanzie complementari esigibili conformemente agli articoli 7 e 8, gli animali da allevamento e da riproduzione devono soddisfare i requisiti seguenti: a) essere stati acquistati in un'azienda ed essere venuti a contatto solo con animali di un'azienda: 1) in cui non sono state accertate clinicamente le malattie seguenti: a) negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa della pecora (Mycoplasma agalactiae) e l'agalassia contagiosa della capra (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. micoide sottospecie micoide "Large Colony"); b) negli ultimi dodici mesi, la paratubercolosi o la linfadenite caseosa: c) negli ultimi tre anni, l'adenomatosi polmonare, i Maedi-Visna e l'artrite encefalite virale caprina. Tuttavia questo termine e' ridotto a dodici mesi se gli animali colpiti da Maedi-Visna o da artrite encefalite virale caprina sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due prove riconosciute secondo le procedure comunitarie, oppure che, fatto salvo il rispetto dei requisiti per le altre malattie, siano fornite, per una o piu' malattie sopracitate nell'ambito di un programma approvato conformemente alle procedure comunitarie, garanzie sanitarie equivalenti per detta o dette malattie; 2) in cui nessun fatto che consenta di dimostrare l'inosservanza dei requisiti di cui al punto 1) sia stato portato a conoscenza del veterinario ufficiale incaricato di rilasciare il certificato sanitario; 3) il cui proprietario abbia dichiarato di essere a conoscenza di quanto previsto al punto 2 e abbia inoltre dichiarato per iscritto che l'animale o gli animali destinati agli scambi intracomunitari rispondono ai criteri di cui al punto 1); b) inoltre, per quanto riguarda la malattia del trotto (scrapie), devono: 1) provenire da un'azienda che soddisfi i requisiti seguenti: a) l'azienda e' sotto sorveglianza ufficiale conformemente al decreto legislativo che attua la direttiva 90/425/CEE; b) gli animali devono essere contrassegnati; c) non e' stato accertato alcun caso di malattia del trotto (scrapie) da almeno due anni; d) un controllo per campione deve essere effettuato sulle pecore vecchie, destinate alla riforma, provenienti da questa azienda, nella misura in cui essa non si trovi in una regione o in uno Stato membro che beneficiano delle condizioni da adottare conformemente alle procedure comunitarie; e) possono esservi introdotte femmine, solo se provengono da un'azienda che rispetti gli stessi requisiti; 2) essere mantenuti in modo permanente in un'azienda o in aziende che rispettano i requisiti previsti alla lettera i) dalla loro nascita o negli ultimi due anni; 3) se sono destinati a uno Stato membro che beneficia in tutto il suo territorio o in parte di esso delle disposizioni previste agli articoli 7 o 8, soddisfare le garanzie attuate in applicazione di questi articoli; c) per quanto riguarda l'epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis), gli arieti da riproduzione e da allevamento non castrati devono: 1) provenire da un'azienda in cui non sia stato accertato negli ultimi dodici mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis); 2) essere sempre rimasti in detta azienda durante i sessanta giorni che precedono la spedizione; 3) essere stati sottoposti con esito negativo, nel corso dei trenta giorni che precedono la spedizione, ad un esame sierologico praticato conformemente all'allegato D o rispondere a garanzie sanitarie equivalenti da riconoscere secondo le procedure comunitarie. 2. Il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 deve essere menzionato in un certificato conforme al modello III dell'allegato E". Note all'allegato D, capitolo IV: - Per quanto concerne la legge 30 aprile 1976, n. 397, vedi in nota all'art. 2. - Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, vedi in nota all'art. 6. - Per quando concerne il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, vedi in nota all'allegato D, capitolo II.