ALLEGATO E CERTIFICATO COMUNITA' EUROPEA --------------------------------------------------------------------- 1. Speditore (nome ed indirizzo | CERTIFICATO SANITARIO completi) | | | N. ORIGINALE (a) | | | 2. Stato membro d'origine 3. Destinatario (nome ed indirizzo | completi) | | 4. AUTORITA' COMPETENTE ------------------------------------+-------------------------------- | 5. Indirizzo: | - dell'azienda d'origine | oppure dell'organismo, | dell'istituto o del | centro ufficialmente | riconosciuto d'origine | (b) | - dell'azienda o del | negozio oppure dello | organismo dell'istituto | o del centro ufficial- | mente riconosciuto di | destinazione (b) --------------------------------------------------------------------- 6. Luogo di carico 7. Mezzo di trasporto --------------------------------------------------------------------- 8. Specie --------------------------------------------------------------------- 9. Numero di capi/di arnie/o partita di api regine (con accompagnatrici) (b) --------------------------------------------------------------------- 10. Identificazione della partita --------------------------------------------------------------------- 11. ATTESTATO (c) Fatto a .......... addi' ............ Firma: Nome (in maiuscolo): Qualifica: --------------------------------------------------------------------- ---------------- (a) Per ogni partita sara' fornito un singolo certificato il cui originale dovra' accompagnare la spedizione fino al luogo di destinazione finale e avra' una validita' di dieci giorni. (b) Cancellare la dicitura inutile. (c) Da completare conformemente agli articoli da 5 a 11 della direttiva 92/65/CEE entro le 24 ore che precedono il carico degli animali. e precisamente: 1) Per le scimmie di cui all'articolo 5, l'attestato e' rilasciato dal veterinario ufficiale dell'organismo, dell'istituto o del centro di origine a garanzia delle condizioni di salute degli animali. 2) Per gli ungulati di cui all'articolo 6, l'attestato deve essere cosi' formulato: "Io sottoscritto (veterinario ufficiale) certifico che il ruminante/il suide (diverso da quello cui si applica la direttiva 64/432/CEE recepita con legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche: a) appartiene alla specie..... b) sottoposto ad esame, non ha presentato alcun segno clinico delle malattie alle quali e' esposto; c) proviene da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi/ufficialmente indenne o indenne da brucellosi/da una azienda non soggetta a misure restrittive per quanto attiene alla peste suina (b) o da una azienda in cui l'animale e' stato sottoposto, con esito negativo, ai test previsti dall'articolo 6". 3) Per le api di cui all'articolo 8, il certificato rilasciato dall'autorita' competente deve attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a). 4) Per i lagomorfi di cui all'articolo 9, comma 2, l'attestato e' rilasciato dal veterinario ufficiale o se proveniente da altro Stato membro, dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine a cio' legittimato dalle autorita' competenti e deve essere cosi' formulato: "Io sottoscritto .......... certifico che la partita di cui sopra e' conforme ai requisiti fissati dall'articolo 9, comma 1 e che all'atto dell'esame gli animali non hanno presentato alcun segno clinico di malattia". 5) Per i cani e i gatti di cui all'articolo 10, comma 2 l'attestato e' rilasciato dal veterinario ufficiale o se proveniente da altro Stato membro dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine a cio' legittimato dall'autorita' competente e deve essere cosi' formulato: "Io sottoscritto ........ certifico che i gatti/cani di cui al presente certificato soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c) e d) e provengono da una azienda in cui nessun caso di rabbia e' stato constatato negli ultimi sei mesi"(b). 6) Per i cani e i gatti di cui all'articolo 10, comma 3 (di eta' inferiore a tre mesi) l'attestato oltre a quanto prescritto al punto 5 deve contenere anche le notizie di cui allo stesso comma 3, lettere b) e c). Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'allegato E: - La direttiva 64/432/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. 121 del 23 luglio 1964. - Per quanto concerne la legge 30 aprile 1976, n. 397, vedi in nota all'art. 2.