Allegato I Legge sui diritti marittimi. Art. 1. I bastimenti nazionali e gli esteri equiparati ai nazionali, di qualunque provenienza, andranno soggetti ad una tassa di ancoraggio di centesimi 55 per tonnellata di capacita'. La tassa di ancoraggio sara' dovuta ogniqualvolta il bastimento approdi in un porto, in una rada o spiaggia dello Stato, e vi faccia operazione di commercio.