(Allegato I-art. 1)
 
                             Allegato I 
                    Legge sui diritti marittimi. 
 
                               Art. 1. 
 
  I bastimenti nazionali e gli esteri  equiparati  ai  nazionali,  di
qualunque provenienza, andranno soggetti ad una tassa  di  ancoraggio
di centesimi 55 per tonnellata di capacita'. 
 
  La tassa di ancoraggio sara'  dovuta  ogniqualvolta  il  bastimento
approdi in un porto, in una rada o spiaggia dello Stato, e vi  faccia
operazione di commercio.