Art. 18. 1. Al comma 1 dell'articolo 417 del codice di procedura penale, la lettera b) a sostituita dalla seguente: "b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;". 2. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 429 del codice di procedura penale, dopo le parole: " l'enunciazione " sono inserite le seguenti: ",in forma chiara e precisa,".
Note all'art. 18: - Il testo vigente dell'art. 417 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 417 (Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio). - 1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene: a) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione; b) l'enunciazione in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; c) l'indicazione delle fonti di prova acquisite; d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio; e) la data e la sottoscrizione". - Il testo vigente dell'art. 429 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio). - 1. Il decreto che dispone il giudizio contiene: a) le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori; b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata; c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono; e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio; f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia; g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste. 2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e f). 3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. 4. Il decreto e' notificato alla persona offesa e all'imputato che non erano presenti all'udienza preliminare almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio".