Art. 18.
   1. Al comma 1 dell'articolo 417 del codice di procedura penale, la
lettera b) a sostituita dalla seguente:
   "b)  l'enunciazione,  in  forma chiara e precisa, del fatto, delle
circostanze   aggravanti   e   di   quelle   che  possono  comportare
l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi
articoli di legge;".
   2.  Al  comma  1,  lettera  c),  dell'articolo  429  del codice di
procedura penale, dopo le parole: " l'enunciazione " sono inserite le
seguenti: ",in forma chiara e precisa,".
 
          Note all'art. 18:
          -  Il  testo  vigente dell'art. 417 del codice di procedura
          penale,   come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
          "Art.  417  (Requisiti  formali della richiesta di rinvio a
          giudizio). - 1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene:
            a)  le  generalita'  dell'imputato o le altre indicazioni
          personali   che   valgono   a   identificarlo   nonche'  le
          generalita'  della  persona offesa dal reato qualora ne sia
          possibile l'identificazione;
            b)  l'enunciazione  in forma chiara e precisa, del fatto,
          delle  circostanze  aggravanti  e  di  quelle  che  possono
          comportare  l'applicazione  di  misure  di  sicurezza,  con
          l'indicazione dei relativi articoli di legge;
            c) l'indicazione delle fonti di prova acquisite;
            d)  la  domanda  al  giudice di emissione del decreto che
          dispone il giudizio;
            e) la data e la sottoscrizione".
          -  Il  testo  vigente dell'art. 429 del codice di procedura
          penale,   come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
          "Art.  429  (Decreto  che  dispone  il  giudizio).  - 1. Il
          decreto che dispone il giudizio contiene:
            a)  le  generalita'  dell'imputato e le altre indicazioni
          personali   che   valgono   a   identificarlo   nonche'  le
          generalita'  delle  altre  parti private, con l'indicazione
          dei difensori;
            b)  l'indicazione  della persona offesa dal reato qualora
          risulti identificata;
            c)  l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto,
          delle  circostanze  aggravanti  e  di  quelle  che  possono
          comportare  l'applicazione  di  misure  di  sicurezza,  con
          l'indicazione dei relativi articoli di legge;
            d)  l'indicazione  sommaria  delle  fonti  di prova e dei
          fatti cui esse si riferiscono;
            e)   il   dispositivo,   con  l'indicazione  del  giudice
          competente per il giudizio;
            f)  l'indicazione  del luogo, del giorno e dell'ora della
          comparizione,   con  l'avvertimento  all'imputato  che  non
          comparendo sara' giudicato in contumacia;
            g)   la   data   e   la   sottoscrizione  del  giudice  e
          dell'ausiliario che l'assiste.
          2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in
          modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione
          di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e f).
          3.  Tra  la  data  del  decreto  e  la  data fissata per il
          giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti
          giorni.
          4.   Il   decreto  e'  notificato  alla  persona  offesa  e
          all'imputato che non erano presenti all'udienza preliminare
          almeno  venti  giorni  prima  della  data  fissata  per  il
          giudizio".