Art. 19. 1 Al comma 1 dell'articolo 418 del codice di procedura penale, la parola: "due" e' sostituita dalla seguente: "cinque". 2. L'articolo 420 del codice di procedura penale e' sostituito dai seguenti: " Art. 420. - (Costituzione delle parti) - 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. 2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullita'. 3. Se il difensore dell'imputato non e' presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4. 4. Il verbale dell'udienza preliminare e' redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia. Art. 420-bis. - (Rinnovazione dell'avviso) - 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare a norma dell'articolo 419, comma 1, quando e' provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169. 2. La probabilita' che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso e' liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non puo' formare oggetto di discussione successiva ne' motivo di impugnazione. Art. 420-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1. 2. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilita' e' liberamente valutata dal giudice e non puo' formare oggetto di discussione successiva ne' motivo di impugnazione. 3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato. 4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. 5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per legittimo impedimento, purche' prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato e' assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito. Art. 420-quater. - (Contumacia dell'imputato) - 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 420, comma 2, 420-bis e 420-ter, commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia. 2. L'imputato quando si procede in sua contumacia, e' rappresentato dal suo difensore. 3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato puo' rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. 4. L'ordinanza dichiarativa di contumacia e' nulla se al momento della pronuncia vi e' la prova che l'assenza dell'imputato e' dovuta a mancata conoscenza dell'avviso a norma dell'articolo 420-bis ovvero ad assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento. 5. Se la prova dell'assenza indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal comma 1, ma prima dei provvedimenti cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca ordinanza medesima e, se l'imputato non e' comparso, rinvia anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova e' pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424. 6. Quando si procede a carico di piu' imputati, si applicano, le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere c) e d). 7. L'ordinanza dichiarativa della contumacia e' allegata al decreto che dispone il giudizio. Nel decreto e' in ogni caso indicato se l'imputato e' contumace o assente. Art. 420-quinquies. - (Assenza e allontanamento volontario dell'imputato) - 1. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi e' rappresentato dal difensore. 2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza e' considerato presente ed e' rappresentato dal difensore".
Nota all'art. 19: - Il testo vigente dell'art. 418 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 418 (Fissazione dell'udienza). - 1. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dell'art. 97 quando l'imputato e' privo di difensore di fiducia. 2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non puo' intercorrere un termine superiore a trenta giorni".