Art. 19.
   1  Al comma 1 dell'articolo 418 del codice di procedura penale, la
parola: "due" e' sostituita dalla seguente: "cinque".
   2. L'articolo 420 del codice di procedura penale e' sostituito dai
seguenti:
   "  Art. 420. - (Costituzione delle parti) - 1. L'udienza si svolge
in  camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico
ministero e del difensore dell'imputato.
   2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione
delle  parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni,
delle   comunicazioni  e  delle  notificazioni  di  cui  dichiara  la
nullita'.
   3.  Se  il  difensore  dell'imputato  non  e'  presente il giudice
provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.
   4.  Il  verbale  dell'udienza  preliminare e' redatto di regola in
forma  riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice, su
richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva
ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.
   Art.  420-bis.  -  (Rinnovazione  dell'avviso)  -  1.  Il  giudice
dispone,  anche  di  ufficio, che sia rinnovato l'avviso dell'udienza
preliminare  a  norma dell'articolo 419, comma 1, quando e' provato o
appare   probabile  che  l'imputato  non  ne  abbia  avuto  effettiva
conoscenza,  sempre  che  il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori
dei  casi  di  notificazione  mediante  consegna al difensore a norma
degli articoli 159, 161, comma 4, e 169.
   2.  La  probabilita'  che  l'imputato  non  abbia avuto conoscenza
dell'avviso e' liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non
puo'   formare  oggetto  di  discussione  successiva  ne'  motivo  di
impugnazione.
   Art.  420-ter.  -  (Impedimento  a  comparire  dell'imputato o del
difensore) - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta
all'udienza   e   risulta   che   l'assenza  e'  dovuta  ad  assoluta
impossibilita' di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro
legittimo  impedimento,  il  giudice, con ordinanza, anche d'ufficio,
rinvia  ad  una  nuova  udienza  e dispone che sia rinnovato l'avviso
all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1.
   2. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 il giudice provvede
quando  appare  probabile  che  l'assenza dell'imputato sia dovuta ad
assoluta  impossibilita'  di  comparire  per  caso  fortuito  o forza
maggiore. Tale probabilita' e' liberamente valutata dal giudice e non
puo'   formare  oggetto  di  discussione  successiva  ne'  motivo  di
impugnazione.
   3.  Quando  l'imputato,  anche  se  detenuto, non si presenta alle
successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il
giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data
della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.
   4.  In  ogni  caso  la  lettura  dell'ordinanza che fissa la nuova
udienza  sostituisce  la  citazione e gli avvisi per tutti coloro che
sono o devono considerarsi presenti.
   5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del
difensore,  quando risulta che l'assenza stessa e' dovuta ad assoluta
impossibilita'   di  comparire  per  legittimo  impedimento,  purche'
prontamente   comunicato.   Tale   disposizione  non  si  applica  se
l'imputato e' assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno
dei  medesimi  ovvero  quando  il  difensore impedito ha designato un
sostituto  o  quando  l'imputato chiede che si proceda in assenza del
difensore impedito.
   Art.  420-quater. - (Contumacia dell'imputato) - 1. Se l'imputato,
libero  o  detenuto,  non  compare  all'udienza  e  non  ricorrono le
condizioni  indicate  negli articoli 420, comma 2, 420-bis e 420-ter,
commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia.
   2.   L'imputato   quando   si   procede   in  sua  contumacia,  e'
rappresentato dal suo difensore.
   3.   Se   l'imputato   compare  prima  che  il  giudice  adotti  i
provvedimenti  di cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca
l'ordinanza  che  ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato
puo'  rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto
ad interrogatorio.
   4.  L'ordinanza  dichiarativa di contumacia e' nulla se al momento
della  pronuncia vi e' la prova che l'assenza dell'imputato e' dovuta
a mancata conoscenza dell'avviso a norma dell'articolo 420-bis ovvero
ad  assoluta  impossibilita'  di  comparire  per caso fortuito, forza
maggiore od altro legittimo impedimento.
   5.  Se la prova dell'assenza indicata nel comma 4 perviene dopo la
pronuncia   dell'ordinanza   prevista  dal  comma  1,  ma  prima  dei
provvedimenti  cui  al  comma  1 dell'articolo 424, il giudice revoca
ordinanza  medesima  e,  se  l'imputato non e' comparso, rinvia anche
d'ufficio  l'udienza.  Restano  comunque  validi gli atti compiuti in
precedenza,  ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova
e'  pervenuta  con  ritardo  senza  sua  colpa,  il  giudice  dispone
l'assunzione  o  la  rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai
fini dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424.
   6.  Quando  si procede a carico di piu' imputati, si applicano, le
disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere c) e d).
   7.  L'ordinanza  dichiarativa  della  contumacia  e'  allegata  al
decreto che dispone il giudizio. Nel decreto e' in ogni caso indicato
se l'imputato e' contumace o assente.
   Art.   420-quinquies.   -  (Assenza  e  allontanamento  volontario
dell'imputato)  - 1. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter
non  si  applicano  quando  l'imputato,  anche  se impedito, chiede o
consente  che  l'udienza  preliminare  avvenga  in  sua assenza o, se
detenuto,   rifiuta   di  assistervi.  L'imputato  in  tali  casi  e'
rappresentato dal difensore.
   2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di
udienza e' considerato presente ed e' rappresentato dal difensore".
 
          Nota all'art. 19:
          -  Il  testo  vigente dell'art. 418 del codice di procedura
          penale,   come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
          "Art.  418  (Fissazione  dell'udienza).  -  1. Entro cinque
          giorni  dal  deposito della richiesta, il giudice fissa con
          decreto  il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera
          di  consiglio,  provvedendo  a  norma  dell'art.  97 quando
          l'imputato e' privo di difensore di fiducia.
          2.  Tra  la  data  di  deposito  della  richiesta e la data
          dell'udienza  non  puo' intercorrere un termine superiore a
          trenta giorni".