Art. 20.
   1. Al comma 2 dell'articolo 421 del codice di procedura penale, il
secondo  periodo e' sostituito dal seguente: "L'imputato puo' rendere
dichiarazioni    spontanee    e   chiedere   di   essere   sottoposto
all'interrogatorio,  per  il quale si applicano le disposizioni degli
articoli 64 e 65".
 
          Nota all'art. 20:
          -  Il  testo  vigente dell'art. 421 del codice di procedura
          penale,   come   modificato   dalla   presente  legge  gia'
          pubblicata, e' il seguente:
          "Art.  421  (Discussione).  -  1. Conclusi gli accertamenti
          relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara
          aperta la discussione.
          2.  Il  pubblico  ministero espone sinteticamente risultati
          delle  indagini  preliminari  e  gli  elementi di prova che
          giustificano  la richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato
          puo'  rendere  dichiarazioni spontanee e chiedere di essere
          sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le
          disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte,
          il  giudice  dispone  che  l'interrogatorio  sia reso nelle
          forme  previste  dagli  articoli 498 e 499. Prendono poi la
          parola,  nell'ordine,  i  difensori della parte civile, del
          responsabile civile, della persona civilmente obbligata per
          la  pena  pecuniaria  e dell'imputato che espongono le loro
          difese.   Il  pubblico  ministero  e  i  difensori  possono
          replicare una sola volta.
          3.   Il  pubblico  ministero  e  i  difensori  formulano  e
          illustrano  le  rispettive conclusioni utilizzando gli atti
          contenuti  nel  fascicolo  trasmesso a norma dell'art. 416,
          comma 2, nonche' gli atti e i documenti ammessi dal giudice
          prima dell'inizio della discussione.
          4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli
          atti, dichiara chiusa la discussione".