Art. 20. 1. Al comma 2 dell'articolo 421 del codice di procedura penale, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'imputato puo' rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65".
Nota all'art. 20: - Il testo vigente dell'art. 421 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge gia' pubblicata, e' il seguente: "Art. 421 (Discussione). - 1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta la discussione. 2. Il pubblico ministero espone sinteticamente risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato puo' rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta. 3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'art. 416, comma 2, nonche' gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione. 4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione".