Art. 22.
   1. L'articolo 422 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
   "Art.  422. - (Attivita' di integrazione probatoria del giudice) -
1.  Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero
a  norma  dell'articolo  421  bis,  il  giudice  puo' disporre, anche
d'ufficio,  l'assunzione  delle  prove delle quali appare evidente la
decisivita' ai fini della sentenza di non luogo a procedere.
   2.  Il  giudice,  se  non  e'  possibile  procedere immediatamente
all'assunzione  delle  prove,  fissa  la  data  della nuova udienza e
dispone  la  citazione  dei  testimoni,  dei  periti,  dei consulenti
tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati
ammessi l'audizione o l'interrogatorio.
   3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma
2  sono  condotti  dal  giudice.  Il pubblico ministero e i difensori
possono  porre  domande,  a  mezzo  del giudice, nell'ordine previsto
dall'articolo  421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e
i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.
   4.  In  ogni  caso  l'imputato  puo' chiedere di essere sottoposto
all'interrogatorio,  per  il quale si applicano le disposizioni degli
articoli  64  e  65.  Su  richiesta  di parte, il giudice dispone che
l'interrogatorio  sia  reso nelle forme previste dagli articoli 498 e
499 ".