Art. 23.
   1.  Articolo  425 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
   "Art.  425. - (Sentenza di non luogo a procedere) - 1. Se sussiste
una  causa  che estingue, il reato o per la quale l'azione penale non
doveva  essere  iniziata  o non doveva essere proseguita, se il fatto
non  e'  previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto
non  costituisce  reato  o  che si tratta di persona non punibile per
qualsiasi  causa,  il  giudice  pronuncia  sentenza  di  non  luogo a
procedere, indicandone la causa nel dispositivo.
   2.  Ai  fini  della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il
giudice  tiene  conto  delle  circostanze attenuanti. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.
   3.  Il  giudice  pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche
quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori
o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
   4.  Il  giudice  non  puo'  pronunciare  sentenza  di  non luogo a
procedere  se  ritiene  che  dal  proscioglimento dovrebbe conseguire
l'applicazione di una misura di sicurezza.
   5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537".
   2.  All'articolo  579,  comma  1, e all'articolo 680, comma 2, del
codice di procedura penale, le parole: ", di proscioglimento o di non
luogo   a  procedere  "  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "  o  di
proscioglimento".