Art. 24. 1. Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace all'udienza preliminare ".
Nota all'art. 24: - Il testo vigente dell'art. 429 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente: "Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio). - 1. Il decreto che dispone il giudizio contiene: a) le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori; b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata; c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono; e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio; f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia; g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste. 2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e f). 3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. 4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace all'udienza preliminare".