Art. 24.
   1.  Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
   "4.  Il  decreto  e' notificato all'imputato contumace all'udienza
preliminare ".
 
          Nota all'art. 24:
          -  Il  testo  vigente dell'art. 429 del codice di procedura
          penale,  come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il
          seguente:
          "Art.  429  (Decreto  che  dispone  il  giudizio).  - 1. Il
          decreto che dispone il giudizio contiene:
            a)  le  generalita'  dell'imputato e le altre indicazioni
          personali   che   valgono   a   identificarlo   nonche'  le
          generalita'  delle  altre  parti private, con l'indicazione
          dei difensori;
            b)  l'indicazione  della persona offesa dal reato qualora
          risulti identificata;
            c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti
          e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure
          di  sicurezza,  con  l'indicazione dei relativi articoli di
          legge;
            d)  l'indicazione  sommaria  delle  fonti  di prova e dei
          fatti cui esse si riferiscono;
            e)   il   dispositivo,   con  l'indicazione  del  giudice
          competente per il giudizio;
            f)  l'indicazione  del luogo, del giorno e dell'ora della
          comparizione,   con  l'avvertimento  all'imputato  che  non
          comparendo sara' giudicato in contumacia;
            g)   la   data   e   la   sottoscrizione  del  giudice  e
          dell'ausiliario che l'assiste.
          2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in
          modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione
          di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e f).
          3.  Tra  la  data  del  decreto  e  la  data fissata per il
          giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti
          giorni.
          4.   Il   decreto   e'  notificato  all'imputato  contumace
          all'udienza preliminare".