Art. 25.
   1.  Dopo l'articolo 430 del codice di procedura penale e' inserito
il seguente:
   "Art. 430-bis. (Divieto di assumere informazione.) - 1. E' vietato
al  pubblico  ministero,  alla  polizia  giudiziaria  e  al difensore
assumere  informazioni  dalla  persona ammessa ai sensi dell'articolo
507  o  indicata  nella  richiesta di incidente probatorio o ai sensi
dell'articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall'articolo
468  e  presentata  dalle  altre  parti  processuali. Le informazioni
assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili.
   2.  Il  divieto  di  cui  al comma 1 cessa dopo l'assunzione della
testimonianza  e  nei  casi in cui questa non sia ammessa o non abbia
luogo".