Art. 26.
   1. L'articolo 431 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
   "Art.  431.  - (Fascicolo per il dibattimento) - 1. Immediatamente
dopo  l'emissione  del  decreto  che  dispone il giudizio, il giudice
provvede   nel   contraddittorio  delle  parti  alla  formazione  del
fascicolo  per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il
giudice  fissa  una  nuova  udienza, non oltre il termine di quindici
giorni,  per  la  formazione  del  fascicolo.  Nel  fascicolo  per il
dibattimento sono raccolti:
   a)  gli  atti  relativi  alla  procedibilita' dell'azione penale e
all'esercizio dell'azione civile;
   b)  i  verbali  degli  atti  non ripetibili compiuti dalla polizia
giudiziaria;
   c)  i  verbali  degli  atti  non  ripetibili compiuti dal pubblico
ministero;
   d)   i   documenti   acquisiti   all'estero   mediante   rogatoria
internazionale  e  i verbali degli atti non ripetibili assunti con le
stesse modalita';
   e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
   f)  i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera
d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale al quali
i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le
facolta' loro consentite dalla legge italiana;
   g)  il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri
documenti indicati nell'articolo 236;
   h)  il  corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non
debbano essere custoditi altrove.
   2.  Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il
dibattimento  di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero,
nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione
difensiva ".