Articolo 38 (L-R)
          Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze

   1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica
amministrazione  o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono
essere inviate anche per fax e via telematica.
   2.(R)
   3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'
da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti  di  pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in
presenza  del  dipendente  addetto  ovvero  sottoscritte e presentate
unitamente  a  copia  fotostatica  non autenticata di un documento di
identita'  del  sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita  nel  fascicolo.  Le  istanze  e  la  copia  fotostatica del
documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti  di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta'
e'   consentita   nei   limiti   stabiliti  dal  regolamento  di  cui
all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.