Art. 28
Compiti del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

  1.  Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti
al Governo e i poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
e dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
  2.  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede  alla  sicurezza,  all'economicita'  e alla programmazione a
lungo  termine  del  sistema  nazionale  del  gas,  e  persegue  tali
obiettivi  anche  mediante  specifici  indirizzi  con la finalita' di
salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti,
il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre
la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas.
  3.  In caso di crisi nel mercato dell'energia o di gravi rischi per
la   sicurezza   della   collettivita',   o   dell'integrita'   delle
apparecchiature   e   degli   impianti   del  sistema,  il  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato puo' adottare le
necessarie misure temporanee di salvaguardia.
  4.  Il  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
puo'  svolgere  un ruolo di promozione delle iniziative del settore e
puo',  entro  il  31 dicembre 2002 e solo ai fini della sicurezza del
sistema,  intervenire  con  propri  provvedimenti  per  garantire  la
tempestiva  e  funzionale attuazione degli adempimenti necessari alla
fase di transizione del sistema.
  5.  Le  misure  di  salvaguardia  di  cui  al comma 3 devono essere
limitate   a   quanto   strettamente   necessario  per  ovviare  alle
difficolta'   insorte  e  devono  perturbare  il  meno  possibile  il
funzionamento    del    mercato   interno.   Esse   sono   comunicate
tempestivamente alla Commissione delle Comunita' europee.
  6.  Al  fine  di  individuare  gli  strumenti utili a governare gli
effetti  sociali  della  trasformazione  del  sistema  del  gas  e la
progressiva  armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  il
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale garantiscono, nella
fase di avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento dei
soggetti  sociali  anche a mezzo di opportune forme di concertazione.
In  particolare  i  suddetti  Ministri  entro  tre mesi dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto, definiscono, con proprio
provvedimento,  le  condizioni  minime  al cui rispetto sono tenuti i
nuovi gestori di reti di distribuzione per un'adeguata gestione degli
effetti  occupazionali  connessi  alle trasformazioni del settore del
gas.  Il  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
provvede   inoltre  a  porre  in  atto  gli  opportuni  strumenti  di
monitoraggio,  che  coinvolgano i soggetti istituzionali, operativi e
sociali,  per  seguire  l'andamento del processo di liberalizzazione,
del  mercato del gas italiano ed europeo, con particolare riferimento
al settore della distribuzione del gas.