Art. 29 Criteri per il rilascio di autorizzazioni o concessioni da parte degli enti competenti 1. Nel caso in cui per l'esercizio di una o piu' delle attivita' di importazione, esportazione, trasporto, dispacciamento, stoccaggio, distribuzione, acquisto o vendita di gas naturale, o per la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti sia prevista una autorizzazione, una concessione, una licenza, o una approvazione comunque denominata da parte di qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferico, o da regioni ed enti locali, essa e' rilasciata in base a criteri e procedure obiettivi e non discriminatori. 2. In caso di rifiuto al rilascio l'Autorita' competente di cui al comma 1 lo comunica immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale ne da' informazione alla Commissione delle Comunita' europee. 3. I criteri e le procedure di cui al comma 1, e le loro successive eventuali variazioni, sono resi pubblici dalle stesse Autorita' competenti mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e geotermia o nelle corrispondenti pubblicazioni delle Regioni e di enti locali.