Art. 29
Criteri per il rilascio di autorizzazioni o
concessioni da parte degli enti competenti
1. Nel caso in cui per l'esercizio di una o piu' delle attivita' di
importazione, esportazione, trasporto, dispacciamento, stoccaggio,
distribuzione, acquisto o vendita di gas naturale, o per la
costruzione e l'esercizio dei relativi impianti sia prevista una
autorizzazione, una concessione, una licenza, o una approvazione
comunque denominata da parte di qualunque organo o amministrazione
dello Stato, centrale o periferico, o da regioni ed enti locali, essa
e' rilasciata in base a criteri e procedure obiettivi e non
discriminatori.
2. In caso di rifiuto al rilascio l'Autorita' competente di cui al
comma 1 lo comunica immediatamente al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il quale ne da' informazione alla
Commissione delle Comunita' europee.
3. I criteri e le procedure di cui al comma 1, e le loro successive
eventuali variazioni, sono resi pubblici dalle stesse Autorita'
competenti mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale degli
idrocarburi e geotermia o nelle corrispondenti pubblicazioni delle
Regioni e di enti locali.