Art. 29
             Criteri per il rilascio di autorizzazioni o
             concessioni da parte degli enti competenti

  1. Nel caso in cui per l'esercizio di una o piu' delle attivita' di
importazione,  esportazione,  trasporto,  dispacciamento, stoccaggio,
distribuzione,   acquisto  o  vendita  di  gas  naturale,  o  per  la
costruzione  e  l'esercizio  dei  relativi  impianti sia prevista una
autorizzazione,  una  concessione,  una  licenza,  o una approvazione
comunque  denominata  da  parte di qualunque organo o amministrazione
dello Stato, centrale o periferico, o da regioni ed enti locali, essa
e'  rilasciata  in  base  a  criteri  e  procedure  obiettivi  e  non
discriminatori.
  2.  In caso di rifiuto al rilascio l'Autorita' competente di cui al
comma  1  lo comunica immediatamente al Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  il  quale  ne  da' informazione alla
Commissione delle Comunita' europee.
  3. I criteri e le procedure di cui al comma 1, e le loro successive
eventuali  variazioni,  sono  resi  pubblici  dalle  stesse Autorita'
competenti  mediante  pubblicazione  nel  bollettino  ufficiale degli
idrocarburi  e  geotermia  o nelle corrispondenti pubblicazioni delle
Regioni e di enti locali.