Art. 30 Dichiarazione di pubblica utilita' delle infrastrutture del sistema gas 1. Le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio di gas naturale, e per i terminali di GNL, compresi gli impianti di rigassificazione, con esclusione di quelle da realizzare nelle zone di demanio marittimo e nelle zone indicate nell'articolo 55 del Codice della navigazione, sono dichiarate, con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, della competente Autorita' della regione interessata, ed a seguito dell'approvazione del relativo progetto, di pubblica utilita', nonche' urgenti e indifferibili agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche e integrazioni. 2. I progetti approvati sono depositati presso i comuni nel cui territorio deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. 3. Le opposizioni circa la necessita' e le modalita' delle opere sono proposte all'Autorita' competente ai sensi del comma 1 nel termine di cui all'articolo 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e sono decise con atto motivato. 4. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, l'Autorita' competente ai sensi del comma 1, su richiesta del proponente la realizzazione delle opere, puo', con atto motivato, disporre l'occupazione di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alle opere stesse, determinando provvisoriamente l'indennita' di occupazione. 5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto o, nel caso di gasdotti di distribuzione, dalla competente Autorita' regionale.
Note all'art. 30: - L'art. 55 del codice della navigazione reca: "Art. 55 (Nuove opere in prossimita' del demanio marittimo). - La esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare e' sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento. Per ragioni speciali, in determinate localita' la estensione della zona entro la quale l'esecuzione di nuove opere e' sottoposta alla predetta autorizzazione puo' essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato. L'autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l'amministrazione non ha accolta la domanda dell'interessato. L'autorizzazione non e' richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento gia' approvati dall'autorita' marittima. Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due comma del presente articolo, l'autorita' marittima provvede ai sensi dell'articolo precedente". - Titolo della legge 25 giugno 1865, n. 2539 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1865): "Espropriazioni per causa di pubblica utilita'". Si riporta il testo degli articoli 17 e 18: "Art. 17. - Approvato dall'Autorita' competente il piano di esecuzione, il prefetto ne ordina il deposito, per la parte relativa a ciascun comune in cui deve aver luogo l'espropriazione, nell'ufficio comunale per il termine di quindici giorni continui. L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di esso deve annunziarsi dai sindaci, mediante avviso da pubblicarsi in ciascuno di detti comuni. Uguale avviso deve inserirsi nel giornale destinato alle pubblicazioni ufficiali amministrative della provincia". "Art. 18. - Dalla data della pubblicazione e dell'inserzione dell'avviso dell'eseguito deposito decorre il termine di quindici giorni stabilito dall'articolo precedente, durante il quale le parti interessate possono prendere conoscenza del piano di esecuzione e possono proporre in merito di esso le loro osservazioni nel modo che verra' stabilito dal regolamento a norma dell'art. 5 della presente legge".