Art. 30
Dichiarazione di pubblica utilita'
delle infrastrutture del sistema gas
1. Le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo
stoccaggio di gas naturale, e per i terminali di GNL, compresi gli
impianti di rigassificazione, con esclusione di quelle da realizzare
nelle zone di demanio marittimo e nelle zone indicate nell'articolo
55 del Codice della navigazione, sono dichiarate, con provvedimento
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per
gasdotti di distribuzione, della competente Autorita' della regione
interessata, ed a seguito dell'approvazione del relativo progetto, di
pubblica utilita', nonche' urgenti e indifferibili agli effetti della
legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche e integrazioni.
2. I progetti approvati sono depositati presso i comuni nel cui
territorio deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'articolo
17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
3. Le opposizioni circa la necessita' e le modalita' delle opere
sono proposte all'Autorita' competente ai sensi del comma 1 nel
termine di cui all'articolo 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e
sono decise con atto motivato.
4. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti,
l'Autorita' competente ai sensi del comma 1, su richiesta del
proponente la realizzazione delle opere, puo', con atto motivato,
disporre l'occupazione di beni riconosciuti indispensabili per
l'esecuzione di lavori direttamente connessi alle opere stesse,
determinando provvisoriamente l'indennita' di occupazione.
5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione
temporanea sono resi esecutivi dal prefetto o, nel caso di gasdotti
di distribuzione, dalla competente Autorita' regionale.
Note all'art. 30:
- L'art. 55 del codice della navigazione reca:
"Art. 55 (Nuove opere in prossimita' del demanio
marittimo). - La esecuzione di nuove opere entro una zona
di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei
terreni elevati sul mare e' sottoposta all'autorizzazione
del capo del compartimento.
Per ragioni speciali, in determinate localita' la
estensione della zona entro la quale l'esecuzione di nuove
opere e' sottoposta alla predetta autorizzazione puo'
essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con
decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del
Consiglio di Stato.
L'autorizzazione si intende negata se entro novanta
giorni l'amministrazione non ha accolta la domanda
dell'interessato.
L'autorizzazione non e' richiesta quando le costruzioni
sui terreni prossimi al mare sono previste in piani
regolatori o di ampliamento gia' approvati dall'autorita'
marittima.
Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la
zona indicata dai primi due comma del presente articolo,
l'autorita' marittima provvede ai sensi dell'articolo
precedente".
- Titolo della legge 25 giugno 1865, n. 2539
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1865):
"Espropriazioni per causa di pubblica utilita'". Si riporta
il testo degli articoli 17 e 18:
"Art. 17. - Approvato dall'Autorita' competente il
piano di esecuzione, il prefetto ne ordina il deposito, per
la parte relativa a ciascun comune in cui deve aver luogo
l'espropriazione, nell'ufficio comunale per il termine di
quindici giorni continui.
L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di
esso deve annunziarsi dai sindaci, mediante avviso da
pubblicarsi in ciascuno di detti comuni.
Uguale avviso deve inserirsi nel giornale destinato
alle pubblicazioni ufficiali amministrative della
provincia".
"Art. 18. - Dalla data della pubblicazione e
dell'inserzione dell'avviso dell'eseguito deposito decorre
il termine di quindici giorni stabilito dall'articolo
precedente, durante il quale le parti interessate possono
prendere conoscenza del piano di esecuzione e possono
proporre in merito di esso le loro osservazioni nel modo
che verra' stabilito dal regolamento a norma dell'art. 5
della presente legge".