Art. 30
                 Dichiarazione di pubblica utilita'
                delle infrastrutture del sistema gas

  1.  Le  opere  necessarie  per  l'importazione,  il  trasporto,  lo
stoccaggio  di  gas  naturale, e per i terminali di GNL, compresi gli
impianti  di rigassificazione, con esclusione di quelle da realizzare
nelle  zone  di demanio marittimo e nelle zone indicate nell'articolo
55  del  Codice della navigazione, sono dichiarate, con provvedimento
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per
gasdotti  di  distribuzione, della competente Autorita' della regione
interessata, ed a seguito dell'approvazione del relativo progetto, di
pubblica utilita', nonche' urgenti e indifferibili agli effetti della
legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche e integrazioni.
  2.  I  progetti  approvati  sono depositati presso i comuni nel cui
territorio  deve  aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'articolo
17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
  3.  Le  opposizioni  circa la necessita' e le modalita' delle opere
sono  proposte  all'Autorita'  competente  ai  sensi  del comma 1 nel
termine di cui all'articolo 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e
sono decise con atto motivato.
  4.  Indipendentemente  da  quanto  previsto  dai  commi precedenti,
l'Autorita'  competente  ai  sensi  del  comma  1,  su  richiesta del
proponente  la  realizzazione  delle  opere, puo', con atto motivato,
disporre   l'occupazione  di  beni  riconosciuti  indispensabili  per
l'esecuzione  di  lavori  direttamente  connessi  alle  opere stesse,
determinando provvisoriamente l'indennita' di occupazione.
  5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione
temporanea  sono  resi esecutivi dal prefetto o, nel caso di gasdotti
di distribuzione, dalla competente Autorita' regionale.
 
          Note all'art. 30:
              - L'art. 55 del codice della navigazione reca:
              "Art.  55  (Nuove  opere  in  prossimita'  del  demanio
          marittimo).  -  La esecuzione di nuove opere entro una zona
          di  trenta  metri  dal  demanio  marittimo o dal ciglio dei
          terreni  elevati  sul mare e' sottoposta all'autorizzazione
          del capo del compartimento.
              Per  ragioni  speciali,  in  determinate  localita'  la
          estensione  della zona entro la quale l'esecuzione di nuove
          opere  e'  sottoposta  alla  predetta  autorizzazione  puo'
          essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con
          decreto  del Presidente della Repubblica, previo parere del
          Consiglio di Stato.
              L'autorizzazione  si  intende  negata  se entro novanta
          giorni   l'amministrazione   non   ha  accolta  la  domanda
          dell'interessato.
              L'autorizzazione non e' richiesta quando le costruzioni
          sui  terreni  prossimi  al  mare  sono  previste  in  piani
          regolatori  o  di ampliamento gia' approvati dall'autorita'
          marittima.
              Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la
          zona  indicata  dai  primi due comma del presente articolo,
          l'autorita'   marittima  provvede  ai  sensi  dell'articolo
          precedente".
              - Titolo   della   legge   25 giugno   1865,   n.  2539
          (pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  8 luglio  1865):
          "Espropriazioni per causa di pubblica utilita'". Si riporta
          il testo degli articoli 17 e 18:
              "Art.  17.  -  Approvato  dall'Autorita'  competente il
          piano di esecuzione, il prefetto ne ordina il deposito, per
          la  parte  relativa a ciascun comune in cui deve aver luogo
          l'espropriazione,  nell'ufficio  comunale per il termine di
          quindici giorni continui.
              L'eseguito  deposito, il luogo, la durata e lo scopo di
          esso  deve  annunziarsi  dai  sindaci,  mediante  avviso da
          pubblicarsi in ciascuno di detti comuni.
              Uguale  avviso  deve  inserirsi  nel giornale destinato
          alle    pubblicazioni    ufficiali   amministrative   della
          provincia".
              "Art.   18.   -   Dalla   data  della  pubblicazione  e
          dell'inserzione  dell'avviso dell'eseguito deposito decorre
          il  termine  di  quindici  giorni  stabilito  dall'articolo
          precedente,  durante  il quale le parti interessate possono
          prendere  conoscenza  del  piano  di  esecuzione  e possono
          proporre  in  merito  di esso le loro osservazioni nel modo
          che  verra'  stabilito  dal regolamento a norma dell'art. 5
          della presente legge".