Art. 31
     Dichiarazione di pubblica utilita' di nuove infrastrutture
              di trasporto e distribuzione in presenza
            di capacita' disponibile in quelle esistenti

  1.  Per  le  opere necessarie al trasporto e alla distribuzione del
gas  la  dichiarazione di pubblica utilita' di cui all'articolo 30 e'
disposta  nel caso in cui non sia possibile effettuare l'attivita' di
trasporto   e  distribuzione  a  mezzo  delle  reti  di  trasporto  e
distribuzione esistenti a causa di mancanza di capacita' delle stesse
o, nel caso l'opera sia necessaria per rifornire un cliente idoneo, a
causa  di intervenuto rifiuto di accesso al sistema. Negli altri casi
il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per
gasdotti  di  distribuzione,  la  regione competente possono comunque
disporre  con atto motivato la dichiarazione di pubblica utilita' ove
ritengano  la realizzazione delle opere necessaria alla sicurezza del
sistema del gas.
  2.  Il  proponente  la  realizzazione  delle  opere  di trasporto e
distribuzione, ai fini dell'approvazione del progetto di cui al comma
1   dell'articolo   30,   trasmette   all'Autorita'   competente  una
dichiarazione,  firmata  dal  legale  rappresentante,  attestante  le
condizioni di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione.