Art. 31
Dichiarazione di pubblica utilita' di nuove infrastrutture
di trasporto e distribuzione in presenza
di capacita' disponibile in quelle esistenti
1. Per le opere necessarie al trasporto e alla distribuzione del
gas la dichiarazione di pubblica utilita' di cui all'articolo 30 e'
disposta nel caso in cui non sia possibile effettuare l'attivita' di
trasporto e distribuzione a mezzo delle reti di trasporto e
distribuzione esistenti a causa di mancanza di capacita' delle stesse
o, nel caso l'opera sia necessaria per rifornire un cliente idoneo, a
causa di intervenuto rifiuto di accesso al sistema. Negli altri casi
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per
gasdotti di distribuzione, la regione competente possono comunque
disporre con atto motivato la dichiarazione di pubblica utilita' ove
ritengano la realizzazione delle opere necessaria alla sicurezza del
sistema del gas.
2. Il proponente la realizzazione delle opere di trasporto e
distribuzione, ai fini dell'approvazione del progetto di cui al comma
1 dell'articolo 30, trasmette all'Autorita' competente una
dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, attestante le
condizioni di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione.