Art. 32 Modifiche alle norme sulla pubblica utilita' 1. Le disposizioni dell'articolo 31 della legge 21 luglio 1967, n. 613, si applicano a tutte le opere necessarie per la ricerca, la coltivazione, la raccolta ed il trasporto degli idrocarburi prodotti nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme per la semplificazione e l'unificazione dei procedimenti amministrativi per la costruzione dei metanodotti, la relativa dichiarazione di pubblica utilita', la procedura di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i procedimenti di verifica di compatibilita' ambientale, ove prescritta, e le autorizzazioni rilasciate per le stesse opere dagli enti locali.
Note all'art. 32: - Il testo dell'art. 31 della legge 21 luglio 1967, n. 613 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 3 agosto 1967), recante "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi", e' il seguente: "Art. 31. - Le opere necessarie per la ricerca, la coltivazione, la raccolta e il trasporto degli idrocarburi in terraferma, con esclusione delle zone di demanio marittimo e di quelle indicate nell'art. 55 del codice della navigazione, sono dichiarate di pubblica utilita' nonche' urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'approvazione dei relativi progetti da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. I progetti approvati sono depositati presso i comuni dove deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'art. 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Le opposizioni circa la necessita' e le modalita' delle opere sono proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel termine di cui all'art. 18 della citata legge e sono decise dal Ministro stesso con decreto motivato. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, puo', con decreto motivato, su richiesta del permissionario o del concessionario, disporre l'occupazione, per non oltre un biennio, di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente l'indennita' di occupazione. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto". - Il testo dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 29 agosto 1977), recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382" e' il seguente: "Art. 81 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) [l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonche' alla difesa del suolo]; b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse. [Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata]. [La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, e' fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi]. Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformita' dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia. I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facolta' di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo. Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitu' militari".