Art. 32
            Modifiche alle norme sulla pubblica utilita'

  1.  Le disposizioni dell'articolo 31 della legge 21 luglio 1967, n.
613,  si  applicano  a  tutte  le opere necessarie per la ricerca, la
coltivazione,  la raccolta ed il trasporto degli idrocarburi prodotti
nel  territorio  nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale italiana.
  2.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare
entro  un  anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono  emanate  norme  per  la  semplificazione  e  l'unificazione dei
procedimenti  amministrativi  per  la costruzione dei metanodotti, la
relativa  dichiarazione  di  pubblica  utilita',  la procedura di cui
all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977,   n.   616,   i  procedimenti  di  verifica  di  compatibilita'
ambientale,  ove  prescritta,  e  le autorizzazioni rilasciate per le
stesse opere dagli enti locali.
 
          Note all'art. 32:
              - Il  testo dell'art. 31 della legge 21 luglio 1967, n.
          613   (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  194  del
          3 agosto  1967),  recante  "Ricerca  e  coltivazione  degli
          idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella
          piattaforma   continentale   e   modificazioni  alla  legge
          11 gennaio  1957,  n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli
          idrocarburi liquidi e gassosi", e' il seguente:
              "Art.  31.  -  Le  opere  necessarie per la ricerca, la
          coltivazione,  la raccolta e il trasporto degli idrocarburi
          in   terraferma,  con  esclusione  delle  zone  di  demanio
          marittimo  e  di  quelle  indicate  nell'art. 55 del codice
          della  navigazione,  sono  dichiarate  di pubblica utilita'
          nonche'  urgenti  e indifferibili a tutti gli effetti della
          legge  25 giugno  1865, n. 2359, e successive modificazioni
          ed  integrazioni,  con l'approvazione dei relativi progetti
          da  parte  del  Ministro  per  l'industria,  il commercio e
          l'artigianato.
              I  progetti  approvati  sono depositati presso i comuni
          dove  deve  aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'art.
          17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
              Le opposizioni circa la necessita' e le modalita' delle
          opere   sono   proposte  al  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato nel termine di cui all'art. 18
          della  citata  legge  e sono decise dal Ministro stesso con
          decreto motivato.
              Indipendentemente   da   quanto   previsto   dai  commi
          precedenti,  il  Ministro  per  l'industria, il commercio e
          l'artigianato, puo', con decreto motivato, su richiesta del
          permissionario     o     del    concessionario,    disporre
          l'occupazione,   per   non   oltre   un  biennio,  di  beni
          riconosciuti  indispensabili  per  l'esecuzione  di  lavori
          direttamente  connessi  alla  ricerca  e alla coltivazione,
          determinando provvisoriamente l'indennita' di occupazione.
              I  provvedimenti  di  occupazione d'urgenza e quelli di
          occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto".
              -   Il  testo  dell'art.  81 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616 (pubblicato in
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 234 del
          29 agosto  1977),  recante  "Attuazione della delega di cui
          all'art.  1  della  legge  22 luglio  1975,  n.  382" e' il
          seguente:
              "Art. 81 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
          dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
                a) [l'identificazione,  nell'esercizio della funzione
          di  indirizzo  e  di  coordinamento di cui all'art. 3 della
          legge   n.   382   del   1975,   delle  linee  fondamentali
          dell'assetto  del  territorio  nazionale,  con  particolare
          riferimento    alla    articolazione   territoriale   degli
          interventi  di  interesse statale ed alla tutela ambientale
          ed ecologica del territorio nonche' alla difesa del suolo];
                b) la  formazione  e  l'aggiornamento  degli  elenchi
          delle   zone   dichiarate  sismiche  e  l'emanazione  delle
          relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
              [Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o
          comunque   insistenti   su   aree   del   demanio   statale
          l'accertamento  della  conformita'  alle prescrizioni delle
          norme  e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le
          opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato,
          d'intesa con la regione interessata].
              [La  progettazione  di massima ed esecutiva delle opere
          pubbliche  di  interesse  statale, da realizzare dagli enti
          istituzionalmente  competenti,  per quanto concerne la loro
          localizzazione  e le scelte del tracciato se difforme dalle
          prescrizioni   e  dai  vincoli  delle  norme  o  dei  piani
          urbanistici   ed  edilizi,  e'  fatta  dall'amministrazione
          statale competente d'intesa con le regioni interessate, che
          devono  sentire  preventivamente  gli  enti  locali nel cui
          territorio sono previsti gli interventi].
              Se  l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla
          data di ricevimento da parte delle regioni del programma di
          intervento,  e  il  Consiglio  dei  Ministri ritiene che si
          debba  procedere  in  difformita'  dalla  previsione  degli
          strumenti  urbanistici,  si provvede sentita la commissione
          interparlamentare  per  le  questioni regionali con decreto
          del  Presidente  della  Repubblica previa deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro o dei
          Ministri competenti per materia.
              I  progetti  di  investimento  di cui all'art. 14 della
          legge  6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione
          nel  cui  territorio  essi  devono  essere  realizzati.  Le
          regioni  hanno  la  facolta' di promuovere la deliberazione
          del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.
              Resta  fermo  quanto  previsto  dalla legge 18 dicembre
          1973,  n. 880, concernente la localizzazione degli impianti
          per  la  produzione  di  energia  elettrica  e  dalla legge
          2 agosto   1975,   n.   393,   relativa   a   norme   sulla
          localizzazione   delle  centrali  elettronucleari  e  sulla
          produzione  e  sull'impiego  di  energia  elettrica e dalla
          legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitu' militari".