Art. 32
Modifiche alle norme sulla pubblica utilita'
1. Le disposizioni dell'articolo 31 della legge 21 luglio 1967, n.
613, si applicano a tutte le opere necessarie per la ricerca, la
coltivazione, la raccolta ed il trasporto degli idrocarburi prodotti
nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale italiana.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono emanate norme per la semplificazione e l'unificazione dei
procedimenti amministrativi per la costruzione dei metanodotti, la
relativa dichiarazione di pubblica utilita', la procedura di cui
all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, i procedimenti di verifica di compatibilita'
ambientale, ove prescritta, e le autorizzazioni rilasciate per le
stesse opere dagli enti locali.
Note all'art. 32:
- Il testo dell'art. 31 della legge 21 luglio 1967, n.
613 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del
3 agosto 1967), recante "Ricerca e coltivazione degli
idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale e modificazioni alla legge
11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli
idrocarburi liquidi e gassosi", e' il seguente:
"Art. 31. - Le opere necessarie per la ricerca, la
coltivazione, la raccolta e il trasporto degli idrocarburi
in terraferma, con esclusione delle zone di demanio
marittimo e di quelle indicate nell'art. 55 del codice
della navigazione, sono dichiarate di pubblica utilita'
nonche' urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della
legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni
ed integrazioni, con l'approvazione dei relativi progetti
da parte del Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato.
I progetti approvati sono depositati presso i comuni
dove deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'art.
17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Le opposizioni circa la necessita' e le modalita' delle
opere sono proposte al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato nel termine di cui all'art. 18
della citata legge e sono decise dal Ministro stesso con
decreto motivato.
Indipendentemente da quanto previsto dai commi
precedenti, il Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, puo', con decreto motivato, su richiesta del
permissionario o del concessionario, disporre
l'occupazione, per non oltre un biennio, di beni
riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori
direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione,
determinando provvisoriamente l'indennita' di occupazione.
I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di
occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto".
- Il testo dell'art. 81 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (pubblicato in
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del
29 agosto 1977), recante "Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382" e' il
seguente:
"Art. 81 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) [l'identificazione, nell'esercizio della funzione
di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della
legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale, con particolare
riferimento alla articolazione territoriale degli
interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale
ed ecologica del territorio nonche' alla difesa del suolo];
b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi
delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle
relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
[Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o
comunque insistenti su aree del demanio statale
l'accertamento della conformita' alle prescrizioni delle
norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le
opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato,
d'intesa con la regione interessata].
[La progettazione di massima ed esecutiva delle opere
pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti
istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro
localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle
prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani
urbanistici ed edilizi, e' fatta dall'amministrazione
statale competente d'intesa con le regioni interessate, che
devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui
territorio sono previsti gli interventi].
Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla
data di ricevimento da parte delle regioni del programma di
intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si
debba procedere in difformita' dalla previsione degli
strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione
interparlamentare per le questioni regionali con decreto
del Presidente della Repubblica previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei
Ministri competenti per materia.
I progetti di investimento di cui all'art. 14 della
legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione
nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le
regioni hanno la facolta' di promuovere la deliberazione
del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.
Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre
1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti
per la produzione di energia elettrica e dalla legge
2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla
localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla
produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla
legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitu' militari".