Art. 24. 
      Criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni 
 
  1. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della  previdenza
sociale e, relativamente alle disposizioni di cui al titolo  I,  capo
III, anche con il Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
fissa con uno o piu' regolamenti, da emanarsi  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, criteri e modalita'  di  concessione  delle
agevolazioni previste nel presente decreto. Prima della loro adozione
i regolamenti  sono  comunicati  alla  Commissione  europea  a  norma
dell'articolo 88 (gia' 93) del Trattato UE.  I  regolamenti  adottati
sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari entro  venti
giorni successivi alla loro adozione. 
  2. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  nel  limite
delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23  agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'   il
          seguente: 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". 
              - L'art. 88 del Trattato  dell'Unione  europea,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 88 (ex art. 93). - 1. La Commissione procede  con
          gli Stati membri all'esame permanente dei regimi  di  aiuti
          esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi  le
          opportune misure richieste  dal  graduale  sviluppo  o  dal
          funzionamento del mercato comune. 
              2. Qualora la  Commissione,  dopo  aver  intimato  agli
          interessati di presentare 'le loro  osservazioni,  constati
          che un aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o  mediante  fondi
          statali, non e' compatibile con il mercato comune  a  norma
          dell'art. 87, oppure che tale  aiuto  e'  attuato  in  modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato. 
              Qualora lo Stato  in  causa  non  si  conformi  a  tale
          decisione entro il  termine  stabilito,  la  Commissione  o
          qualsiasi altro Stato interessato puo'  adire  direttamente
          la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227. 
              A  richiesta  di  uno  Stato  membro,   il   Consiglio,
          deliberando all'unanimita', puo'  decidere  che  un  aiuto,
          istituito o da istituirsi da parte di  questo  Stato,  deve
          considerarsi compatibile con il mercato comune,  in  deroga
          alle disposizioni dell'art. 87  o  ai  regolamenti  di  cui
          all'art. 89, quando circostanze  eccezionali  giustifichino
          tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato,  nei
          riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal  presente
          paragrafo,  primo   comma,   la   richiesta   dello   Stato
          interessato rivolta  al  Consiglio  avra'  per  effetto  di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo. 
              Tuttavia, se il Consiglio non si e'  pronunciato  entro
          tre  mesi  dalla  data  della  richiesta,  la   Commissione
          delibera. 
              3. Alla Commissione sono  comunicati,  in  tempo  utile
          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a
          istituire o modificare aiuti. Se ritiene  che  un  progetto
          non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
          87,  la  Commissione  inizia  senza  indugio  la  procedura
          prevista  dal  paragrafo  precedente.   Lo   Stato   membro
          interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
          prima che tale procedura abbia  condotto  a  una  decisione
          finale". 
              - Per il testo degli  articoli  18  e  19  del  decreto
          legislativo n. 112/1998, si veda in nota all'art. 23.