Art. 25.
                      Disposizioni finanziarie

  1.  Il  Fondo  istituito ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della
legge  23  dicembre  1999,  n. 488, e' rifinanziabile, per un periodo
pluriennale  ai  sensi  dell'articolo  11, comma 3, lettera f), della
legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni, e, per
l'anno  2000,  fino  a lire 100 miliardi a favore degli interventi di
promozione  del  lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 63, comma 2,
della citata legge n. 488 del 1999.
  2.  Il CIPE puo' destinare con proprie delibere dotazioni ulteriori
al Fondo di cui al comma 1.
 
          Note all'art. 25:
              - Il  comma  11  dell'art.  27  della legge 23 dicembre
          1999,  n.  488 (Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale  e pluriennale delo Stato (legge finanziaria 2000),
          e' il seguente:
              "11.  Al  fine della razionalizzazione degli interventi
          per la imprenditorialita' giovanile, le risorse finanziarie
          previste   dalle   autorizzazioni   di   spesa  recate  dal
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993,  n. 236, dal
          decreto-  legge  31 gennaio  1995,  n.  26, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 marzo  1995,  n.  95,  dal
          decreto-legge  1o ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 novembre  1996,  n. 608, e
          dalla  legge  2 dicembre  1998,  n.  423, affluiscono ad un
          apposito  fondo  istituito  nello  stato  di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Il  fondo  e'  rifinanziabile  per  un  periodo
          pluriennale  ai  sensi  dell'art.  11, comma 3, lettera f),
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni".
              - La  lettera  f)  del comma 3 dell'art. 11 della legge
          5 agosto   1978,   n.  468  (Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita'  generale  dello Stato in materia di bilancio)
          e' la seguente:
              "3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   del   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                da a) a e); (omissis);
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale".
              - Il  comma 2 dell'art. 63 della legge n. 488 del 1999,
          e' il seguente:
              "2.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          puo'  destinare  una  quota  fino  a  lire 100 miliardi per
          l'anno  2000, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di
          cui  all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
          n.   148,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          19 luglio  1993,  n. 236, agli interventi di promozione del
          lavoro autonomo di cui all'art. 9-septies del decreto-legge
          1o ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 28 novembre 1996, n. 608".