Art. 126. Versamenti delle somme 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le somme dovute alla Cassa delle ammende devono essere versate integralmente ai concessionari del servizio delle riscossioni ed imputate al codice tributo "1AET". I concessionari del servizio delle riscossioni provvedono a riversare le somme riscosse alle tesorerie provinciali dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale intestato a "Cassa depositi e prestiti - gestione principale" a favore della Cassa delle ammende. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di entrata. 2. Le somme dovute alla Cassa delle ammende dagli istituti di prevenzione e di pena devono essere versate, a meno di distinta di versamento, direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale di cui al comma 1. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di entrata. 3. Gli uffici giudiziari e le direzioni degli istituti di prevenzione e di pena inoltrano tempestivamente alla Cassa delle ammende comunicazione di avvenuto versamento corredata di lettera esplicativa della causale di ciascun versamento. 4. I proventi delle manifatture carcerarie, introitati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, vengono riassegnati, con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, all'apposita unita' previsionale di base del Ministero della giustizia e successivamente versate al bilancio della Cassa delle ammende nella misura prevista dalle disposizioni legislative. 5. Le somme cosi' pervenute diventano fruttifere e gli interessi vengono liquidati dalla Cassa depositi e prestiti che provvede al loro accredito sul conto corrente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. 6. La Cassa depositi e prestiti ha l'obbligo di trasmettere semestralmente alla Cassa delle ammende, l'estratto del conto corrente unitamente alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate direttamente.
Nota all'art. 126: - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, reca: "Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".