Art. 127.
                             Patrimonio
  1. Il patrimonio della Cassa delle ammende e' costituito da:
    a) beni mobili ed immobili in proprieta';
    b) titolarita' di concessioni pervenute a qualsiasi titolo;
    c)  beni di qualsiasi natura che ad essa pervengano per donazione
o altro titolo;
    d) titoli pubblici e privati acquisiti per eventuale investimento
di disponibilita' finanziarie;
    e)  fondi in deposito presso la Cassa depositi e prestiti, presso
istituti di credito e in cassa.