Art. 127. Patrimonio 1. Il patrimonio della Cassa delle ammende e' costituito da: a) beni mobili ed immobili in proprieta'; b) titolarita' di concessioni pervenute a qualsiasi titolo; c) beni di qualsiasi natura che ad essa pervengano per donazione o altro titolo; d) titoli pubblici e privati acquisiti per eventuale investimento di disponibilita' finanziarie; e) fondi in deposito presso la Cassa depositi e prestiti, presso istituti di credito e in cassa.