Art. 128. Entrate 1. Le entrate della Cassa delle ammende si distinguono in entrate correnti ed entrate in conto capitale. 2. Le entrate correnti sono costituite: a) dalle rendite patrimoniali; b) dagli interessi sui depositi e su titoli; c) dai proventi o altre entrate espressamente devolute o assegnate dalla legge, o da altre fonti normative, direttamente alla Cassa; d) dai depositi costituiti presso la Cassa e ad essa devoluti per disposizione dell'autorita' giudiziaria; e) dai proventi delle manifatture carcararie riassegnate annualmente sul bilancio della Cassa; f) da eventuali oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi di enti o privati; g) dalla vendita di beni mobili fuori uso; h) da entrate eventuali e diverse. 3. Le entrate in conto capitale sono costituite da: a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi; b) rimborsi di titoli di proprieta': c) lasciti ed oblazioni in denaro con l'onere di investimento; d) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali.