Art. 128.
                               Entrate
  1.  Le  entrate della Cassa delle ammende si distinguono in entrate
correnti ed entrate in conto capitale.
  2. Le entrate correnti sono costituite:
    a) dalle rendite patrimoniali;
    b) dagli interessi sui depositi e su titoli;
    c)   dai  proventi  o  altre  entrate  espressamente  devolute  o
assegnate  dalla legge, o da altre fonti normative, direttamente alla
Cassa;
    d) dai depositi costituiti presso la Cassa e ad essa devoluti per
disposizione dell'autorita' giudiziaria;
    e)   dai   proventi   delle  manifatture  carcararie  riassegnate
annualmente sul bilancio della Cassa;
    f)  da  eventuali  oblazioni  volontarie, donazioni, sovvenzioni,
contributi di enti o privati;
    g) dalla vendita di beni mobili fuori uso;
    h) da entrate eventuali e diverse.
  3. Le entrate in conto capitale sono costituite da:
    a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;
    b) rimborsi di titoli di proprieta':
   c) lasciti ed oblazioni in denaro con l'onere di investimento;
    d) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali.