Art. 128.
Entrate
1. Le entrate della Cassa delle ammende si distinguono in entrate
correnti ed entrate in conto capitale.
2. Le entrate correnti sono costituite:
a) dalle rendite patrimoniali;
b) dagli interessi sui depositi e su titoli;
c) dai proventi o altre entrate espressamente devolute o
assegnate dalla legge, o da altre fonti normative, direttamente alla
Cassa;
d) dai depositi costituiti presso la Cassa e ad essa devoluti per
disposizione dell'autorita' giudiziaria;
e) dai proventi delle manifatture carcararie riassegnate
annualmente sul bilancio della Cassa;
f) da eventuali oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni,
contributi di enti o privati;
g) dalla vendita di beni mobili fuori uso;
h) da entrate eventuali e diverse.
3. Le entrate in conto capitale sono costituite da:
a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;
b) rimborsi di titoli di proprieta':
c) lasciti ed oblazioni in denaro con l'onere di investimento;
d) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali.