Art. 129. Finalita' ed interventi 1. La Cassa delle ammende, ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, provvede ad attuare le finalita' di cui ai commi 2 e 3 con gli interventi diretti e indiretti previsti nel presente articolo. 2. I fondi patrimoniali della Cassa sono erogati, previa deliberi del consiglio di amministrazione, per finanziare prioritariamente progetti dell'amministrazione penitenziaria che utilizzano le disponibilita' finanziarie dei fondi strutturali europei, nonche' progetti che utilizzano finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, da quella nazionale e da quella regionale. 3. I fondi patrimoniali della Cassa sono altresi' erogati, previa delibera del consiglio di amministrazione, per il finanziamento di programmi che attuano interventi di assistenza economica in favore delle famiglie di detenuti ed internati, nonche' di programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale di detenuti ed internati anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione. 4. I programmi di cui al comma 3, previa indicazione della persona responsabile della loro attuazione, possono essere presentati da enti pubblici, da enti privati, fondazioni o altri organismi impegnati in attivita' di volontariato e di solidarieta' sociale, dagli istituti penitenziari e dai centri di servizio sociale dell'amministrazione penitenziaria. 5. I programmi di cui al comma 3, esclusi quelli presentati dagli istituti penitenziari e dai centri di servizio sociale, sono accompagnati da una relazione illustrativa del soggetto richiedente, nonche' da un parere dell'assessorato alla sicurezza sociale della provincia territorialmente competente per il luogo in cui il programma deve essere attuato. 6. I programmi di cui al comma 3 sono finanziati con riferimento a stati di avanzamento semestrali, previa valutazione favorevole, per ogni stato di avanzamento, dei soggetti competenti a rilasciare i pareri di cui al comma 4 e del consiglio di amministrazione della Cassa. 7. Le spese inerenti il finanziamento dei programmi di cui ai commi 2 e 3 ed ogni altra spesa di competenza della Cassa delle ammende, ivi comprese le somme detratte dai depositi cauzionali per spese di giustizia e di mantenimento in carcere dovute dal depositante all'erario, sono effettuate con mandati di pagamento emessi dal presidente della Cassa stessa e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti che ne cura l'accreditamento ai responsabili dei programmi di cui al comma 4, ovvero agli aventi diritto. 8. Dell'avvenuto accreditamento delle somme di cui al comma 7 la Cassa depositi e prestiti da' comunicazione alla Cassa delle ammende.
Nota all'art. 129: - Il testo dell'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547 (Disposizioni sulla riforma penitenziaria), e' il seguente : "Art. 4. Presso la direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena e' istituita la cassa delle ammende con personalita' giuridica, amministrata con le norme della contabilita' di Stato, salvo a fissare le relative modalita' nel regolamento carcerario da emanarsi dal Ministero della giustizia di concerto con quello delle finanze. Il bilancio preventivo, le eventuali variazioni da apportare nel corso dell'esercizio e il conto consuntivo sono approvati dal Ministero della giustizia di concerto con quello delle finanze. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono pubblicarsi in allegato, rispettivamente allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e al rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato. Il servizio di cassa e' disimpegnato dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, presso la quale e' istituito apposito conto corrente regolato a norma delle disposizioni sui conti correnti con detto istituto. Nel regolamento di contabilita' carceraria saranno stabilite le norme per il funzionamento del suddetto conto corrente".