Art. 129.
                       Finalita' ed interventi
  1. La Cassa delle ammende, ente dotato di personalita' giuridica di
diritto  pubblico ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1932,
n.  547,  provvede  ad attuare le finalita' di cui ai commi 2 e 3 con
gli interventi diretti e indiretti previsti nel presente articolo.
  2.  I  fondi patrimoniali della Cassa sono erogati, previa deliberi
del  consiglio  di  amministrazione,  per finanziare prioritariamente
progetti   dell'amministrazione   penitenziaria   che  utilizzano  le
disponibilita'  finanziarie  dei  fondi  strutturali europei, nonche'
progetti   che  utilizzano  finanziamenti  previsti  dalla  normativa
comunitaria, da quella nazionale e da quella regionale.
  3.  I  fondi patrimoniali della Cassa sono altresi' erogati, previa
delibera  del  consiglio  di amministrazione, per il finanziamento di
programmi  che  attuano  interventi di assistenza economica in favore
delle  famiglie  di  detenuti  ed internati, nonche' di programmi che
tendono  a favorire il reinserimento sociale di detenuti ed internati
anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione.
  4.  I programmi di cui al comma 3, previa indicazione della persona
responsabile della loro attuazione, possono essere presentati da enti
pubblici,  da enti privati, fondazioni o altri organismi impegnati in
attivita'  di  volontariato e di solidarieta' sociale, dagli istituti
penitenziari  e  dai  centri di servizio sociale dell'amministrazione
penitenziaria.
  5.  I  programmi di cui al comma 3, esclusi quelli presentati dagli
istituti   penitenziari  e  dai  centri  di  servizio  sociale,  sono
accompagnati  da una relazione illustrativa del soggetto richiedente,
nonche'  da  un  parere dell'assessorato alla sicurezza sociale della
provincia   territorialmente  competente  per  il  luogo  in  cui  il
programma deve essere attuato.
  6.  I programmi di cui al comma 3 sono finanziati con riferimento a
stati  di  avanzamento semestrali, previa valutazione favorevole, per
ogni  stato  di  avanzamento,  dei soggetti competenti a rilasciare i
pareri  di  cui  al  comma 4 e del consiglio di amministrazione della
Cassa.
  7. Le spese inerenti il finanziamento dei programmi di cui ai commi
2  e  3  ed ogni altra spesa di competenza della Cassa delle ammende,
ivi  comprese  le somme detratte dai depositi cauzionali per spese di
giustizia  e  di  mantenimento  in  carcere  dovute  dal  depositante
all'erario,  sono  effettuate  con  mandati  di  pagamento emessi dal
presidente  della  Cassa  stessa  e  trasmessi  alla Cassa depositi e
prestiti  che  ne cura l'accreditamento ai responsabili dei programmi
di cui al comma 4, ovvero agli aventi diritto.
  8.  Dell'avvenuto  accreditamento  delle somme di cui al comma 7 la
Cassa depositi e prestiti da' comunicazione alla Cassa delle ammende.
 
          Nota all'art. 129:
              - Il  testo  dell'art.  4 della legge 9 maggio 1932, n.
          547  (Disposizioni  sulla  riforma  penitenziaria),  e'  il
          seguente :
              "Art. 4. Presso la direzione generale degli istituti di
          prevenzione  e  di pena e' istituita la cassa delle ammende
          con personalita' giuridica, amministrata con le norme della
          contabilita'   di   Stato,  salvo  a  fissare  le  relative
          modalita'   nel  regolamento  carcerario  da  emanarsi  dal
          Ministero  della  giustizia  di  concerto  con quello delle
          finanze.
              Il  bilancio  preventivo,  le  eventuali  variazioni da
          apportare  nel  corso  dell'esercizio e il conto consuntivo
          sono  approvati  dal  Ministero della giustizia di concerto
          con quello delle finanze.
              Il  bilancio  preventivo  e  quello  consuntivo  devono
          pubblicarsi  in  allegato,  rispettivamente  allo  stato di
          previsione  della  spesa del Ministero della giustizia e al
          rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato.
              Il  servizio  di  cassa e' disimpegnato dalla direzione
          generale  della  cassa depositi e prestiti e degli istituti
          di  previdenza, presso la quale e' istituito apposito conto
          corrente  regolato  a  norma  delle  disposizioni sui conti
          correnti con detto istituto.
              Nel  regolamento  di  contabilita'  carceraria  saranno
          stabilite  le norme per il funzionamento del suddetto conto
          corrente".